28/11/2024
Apparecchi elettronici: importanti novità per il commercio e la gestione dei rifiuti
Abolita l’iscrizione all’Albo gestori ambientali, introdotta l’iscrizione al CdC RAEE
La maggiore novità che riguarda le attività collegate alle modifiche è l’abolizione, per i distributori e i terzi da questi incaricati della gestione, dell’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali in categoria 3bis. Facciamo notare, che tale obbligo è nei fatti sostituito, per poter effettuare il deposito preliminare alla raccolta, dall’iscrizione al Centro di coordinamento, in breve CdC RAEE, dei luoghi ove avviene tale deposito preliminare.
La nuova documentazione
Le novità introdotte riguardano anche la documentazione che deve essere utilizzata dai distributori e dai soggetti da questi incaricati per trasportare i RAEE. Essa consiste in un documento ti trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione. Il CdC RAEE ha predisposto un fac-simile del DDT, scaricabile nei Download e che dovrà essere caricato sul Sistema Informativo a disposizione degli iscritti.
L’obbligo di ritiro
I distributori hanno l’obbligo di
- ritirare gratuitamente i RAEE al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature (sistema "uno contro uno") e
- ritirare i RAEE di piccole dimensioni senza obbligo di acquisto (sistema "uno contro zero"- superficie di vendità di apparecchiature elettriche ed elettroniche maggiore a 400 m²).
I depositi preliminari
Il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ricomprende in essa anche il deposito effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento (CdC) nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo al fine del loro trasporto ai centri di raccolta autorizzati.
Viene previsto che il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento mediante appositi sistemi di copertura.
Il trasporto verso centri di raccolta o impianti di trattamento deve avvenire ogni tre mesi o al raggiungimento di 3.500 kg di rifiuti. Le operazioni di deposito e trasporto non richiedono l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
Ulteriori informazioni
Per i luoghi di effettuazione del deposito preliminare alla raccolta direttamente iscritti al Centro di coordinamento RAEE come Luogo di Raggruppamento della Distribuzione non sarà più obbligatorio comunicare i dati per quei quantitativi direttamente gestiti dai sistemi collettivi dei produttori di AEE, mentre per tutti gli altri depositi preliminari alla raccolta sarà necessario comunicare i dati. Il Centro di coordinamento RAEE metterà a disposizione dei soggetti obbligati una funzionalità specifica del proprio portale dei servizi.
I distributori, o i soggetti da questi incaricati, che effettuano il ritiro ai sensi dei comma 1 e 2 del articolo 14 bis non sono soggetti all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico.
I sistemi collettivi devono provvedere a progettare e finanziare campagne per informare i cittadini sull'importanza della raccolta separata e i benefici del riciclo dei RAEE, utilizzando almeno il 3% dei ricavi annuali, nonché presentare al Ministero dell'ambiente una relazione annuale sui programmi svolti, pena sanzioni amministrative.
Si sottolinea il fatto che le immissioni di nuove apparecchiature nel mercato italiano (importazione diretta) comunicazione annuale a consorzio e registro AEE non centrano con le nuove disposizioni RAEE.