07/09/2022

Antincendio 1/4, le novità per le imprese dal 4 ottobre

Articolo: il registro antincendio

Secondo un nuovo decreto del Ministro dell’Interno dal 4 ottobre 2022 cambieranno le regole sulla gestione in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e sulle caratteristiche in tema di servizio di prevenzione e protezione antincendio. L’Unione Cooperativa servizi informa in 4 articoli settimanali su tutte le novità che le imprese altoatesine devono considerare per tenere sotto controllo le regole fino all'entrata in vigore della legge.

Articolo 1/4: il registro antincendio

Il nuovo decreto prevede che in alcuni casi il datore di lavoro avrà l’obbligo di redigere un piano antincendio per le emergenze. Per tutte le altre aziende sussiste l’obbligo di attuare misure organizzative e gestionali in caso di incendio.


Il piano antincendio per le emergenze

Il nuovo piano antincendio per le emergenze è obbligatorio per le aziende in cui sussistono le seguenti casistiche:
  • luogo di lavoro in cui sono presenti almeno 10 lavoratori,
  • luogo di lavoro aperto al pubblico dove, indipendentemente dal numero dei lavoratori, siano contemporaneamente presenti più di 50 persone,
  • luogo di lavoro in cui si svolgono le attività elencate nell’allegato 1 al DPR 151/2011, soggette a visite e controlli di prevenzione incendi.

Le misure organizzative e gestionali in caso di incendio
Per tutte le aziende che non rientrano nelle fattispecie sopra elencate sussiste l’obbligo di attuare misure organizzative e gestionali in caso di incendio. Tali misure andranno riportate nel documento di valutazione dei rischi (DVR) o redatte in una procedura apposita.


Il registro antincendio

Per la prima volta il registro antincendio viene esplicitamente menzionato tra i contenuti della formazione. In modo particolare il tema viene richiamato nella normativa tecnica (UNI 9994:2013) che è uscita nel 2013 e riguarda in particolare attrezzature antincendio portatili ed estintori, che devono essere inseriti in un apposito registro firmato predisposto e costantemente aggiornato dalla persona responsabile.

Tale norma UNI prevede inoltre che il registro debba essere sempre presente presso l’attività e tenuto a disposizione delle autorità competenti. La disposizione riguarda anche le piccole attività, non solo quelle che sono soggette alla prevenzione incendi, perché il suddetto registro deve essere messo a disposizione, oltre che delle autorità competenti, anche del manutentore (se nuovo).


I contenuti del registro antincendio

  • Controlli
  • Verifiche
  • Interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi e attrezzature
  • Altre misure antincendio adottate
  • Attività di informazione, educazione e formazione
  • Esercitazioni di evacuazione
 
 
 
 
 
 
 
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Heinz Neuhauser

Sicurezza sul lavoro, ambiente e igiene
Capoarea
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