28/09/2022
Articolo 4/4 sul registro antincendio: i controlli di esperti
Dal 4 ottobre entrano in vigore le nuove regole per le imprese altoatesine
Il datore di lavoro deve assicurarsi che tutti i dispositivi ed impianti finalizzati alla prevenzione e protezione incendi, in uso nell’azienda, siano soggetti a regolari controlli secondo la periodicità di seguito elencata.
ESTINTORI
Rif. norma UNI 9994:
- controllo semestrale;
- controllo vecchiaia dell’estintore non superiore a 18 anni
- revisione con sostituzione della carica:
- a polvere ogni 36 mesi,
- acqua o a schiuma ogni 18 mesi,
- CO2 ogni 60 mesi,
- collaudo della bombola dell’estintore ogni 6 anni ovvero 12 anni.
La scelta del tipo di estintore è riferita alla tipologia del rischio di incendio (allestimento/prodotti presenti).
Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.
NB: Per piano almeno 1 estintore e minimo ogni 30 m sullo stesso piano
IDRANTI
Controllo semestrale dell’efficienza, manichette, lance, e parti soggette ad usura.
IMPIANTI FISSI DI RIVELAZIONE AUTOMATICA E DI SEGNALAZIONE MANUALE D’INCENDIO
Rif. modalità operative norma UNI 9795 relativamente all’esercizio del sistema: ispezioni periodiche semestrali.
IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE AUTOMATICI A PIOGGIA (sprinkler)
Rif. modalità operative norma UNI 9489 esercizio impianto:
- ispezioni periodiche semestrali;
- prova delle fonti di alimentazione annuali;
- revisione generale, quando una ispezione ne segnali l’esigenza ed in ogni caso a intervalli non maggiori di 20 anni.
EVACUATORI DI FUMO E CALORE
Rif. modalità operative norma UNI 9494 all’art. 5.7.6: controllo di funzionamento annuale.
Ulteriori controlli da affidare ad una ditta esperta
Impianto | scadenza |
Impianto di messa a terra / impianto elettrico* | secondo indicazioni del costruttore almeno ogni: 5 anni per impianti ordinari 2 anni per impianti particolari |
Impianto elettrico autonomia dell’illuminazione di emergenza** |
semestrale |
Efficacia dell’interruttore generale dell’impianto elettrico (con controllo funzionamento valvole antincendio, sfiati, ecc.)** |
annuale |
Generatore di corrente** | secondo indicazioni del costruttore, almeno ogni 6 mesi |
Impianto parafulmini * | secondo indicazioni del costruttore almeno ogni: 5 anni per impianti ordinari 2 anni per impianti particolari |
Impianto di riscaldamento** | annuale |
Ascensore / montascale – manutenzione* | semestrale |
Ascensore / montascale – ispezione di sicurezza* | secondo indicazioni del costruttore (in mancanza ogni 3 anni) |
Impianto di aria condizionata** | secondo indicazioni del costruttore, almeno ogni 6 mesi |
Porte antincendio** | secondo indicazioni del costruttore, almeno ogni 6 mesi |
Stato dell‘impianto fotovoltaico** | secondo indicazioni del costruttore, consigliato ogni 5 anni |
* I controlli devono essere effettuati da specialisti che sono iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati alla verifica di attrezzature di lavoro e/o ascensori (per es.: settore elettrico – colonna EE).
** I controlli devono essere effettuati da ditte iscritte nelle apposite categorie del Registro Imprese della Camera di Commercio