11/07/2024
Concordato preventivo biennale
Il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:
- i soggetti che applicano gli ISA (indici affidabilità fiscale);
- i contribuenti in regime forfetario per il solo periodo d’imposta 2024.
Per poter valutare la proposta dell’amministrazione finanziaria, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:
- non deve avere debiti tributari oppure
- deve aver estinto i debiti pari o superiori a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni), derivanti da tri-buti amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della proposta. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non con-corrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.
Non è possibile applicare il concordato preventivo biennale in caso di:
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, in uno dei tre periodi d’imposta precedenti;
- condanna per reati tributari;
- inizio attività nel periodo d’imposta precedente, per i contribuenti in regime forfetario.
- presenza di una causa di esclusione a fini ISA.
Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate utilizzando i dati elaborati con la compilazione del quadro P allegato al modello ISA 2024 o del quadro LM per i forfettari.
Il reddito proposto non tiene tuttavia conto di diversi elementi, che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale. Il reddito d’impresa proposto dall’Agenzia delle Entrate in particolare non tiene conto di:
- plusvalenze e minusvalenze;
- sopravvenienze attive e passive;
- redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone;
- perdite fiscali pregresse.
Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.
L’adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito. Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi.
Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.
Ai fini previdenziali il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.
L’accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati vincola anche i soci e gli associati.
Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:
- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.
Tra le altre, costituiscono causa di decadenza dal concordato
- l’accertamento di attività non dichiarate o l’inesistenza o indeducibilità di costi dichiarati per un importo superiore al 30% dei ricavi per i periodi d’imposta oggetto di concordato o a quello precedente.
- il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati.
Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti “solari” che applicano gli ISA, l’adesione al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 31 ottobre 2024.