30/09/2024

Consegne e responsabilità: le informazioni per i venditori

Sempre più merci vengono spedite direttamente ai clienti. Quando termina la responsabilità del venditore per il prodotto e la consegna? Quando il rischio passa al cliente? Gli esperti dell’area Consulenza legale offrono una consulenza su questo argomento. Occorre distinguere tra rapporti commerciali B2B e B2C.


Rapporti commerciali tra imprenditori (B2B)
Il cliente si assume il pericolo e il rischio, come ad esempio il deterioramento o la perdita, durante il trasporto. Il passaggio di proprietà dei prodotti avviene con la consegna al vettore. È il Codice Civile che regola in generale il rapporto contrattuale - oltre ai contratti stipulati tra le parti. Esso stabilisce che generalmente il venditore in caso di trasporto è esonerato dall’obbligo di consegna e di conseguenza anche dalla responsabilità che ne deriva, trasferendo la cosa al vettore, a meno che non sia stato concordato diversamente o sia consuetudine. Le spese di trasporto sono generalmente a carico del cliente (art. 1510 C.c.).

La situazione è diversa nel caso di una vendita con riserva di proprietà ai sensi dell'art. 1523 del Codice Civile. In questo particolare caso, la proprietà non viene trasferita al cliente subito con la consegna del prodotto, ma in un momento successivo. Tuttavia, il rischio del prodotto venduto passa al cliente con la consegna. Ma queste particolarità vanno specificate nel contratto o nelle condizioni generali di vendita, anche ad esempio applicando uno degli Incoterms.


Rapporti commerciali tra imprenditori e consumatori (B2C)
Il rischio di perdita o danneggiamento dei prodotti rimane in generale in capo al venditore. Solo nel momento in cui il consumatore finale o un terzo da lui nominato entra in possesso dei prodotti, i rischi passano a quest’ultimo. Il rapporto contrattuale è disciplinato dal Codice Civile nonché in particolare dal Codice del Consumo.

Tuttavia, un'eccezione a questa regola si applica quando ricorrano due presupposti:
  • il vettore sia stato scelto dal consumatore;
  • la scelta del vettore non sia stata proposta dal venditore.
In questi casi, tutti i rischi del trasporto gravano sul consumatore a partire dal momento in cui i prodotti vengono consegnati al vettore.

Questo non si applica se il consumatore ha scelto un particolare metodo di consegna tra una serie di opzioni proposte dal venditore.

Un'altra eccezione si verifica se il prodotto presentava già vizi o difetti noti al consumatore al momento della conclusione del contratto (o addirittura imputabili a sue istruzioni o a materiale da lui fornito) e il deterioramento si è verificato anteriormente alla consegna a causa di tali vizi.


In linea di principio, il passaggio del rischio e la responsabilità sono regolati dal Codice Civile nonché dal Codice del Consumo. Tuttavia è consigliabile disciplinare le specifiche relative alla consegna e ad eventuali esclusioni di responsabilità nelle condizioni generali di vendita o nei contratti specifici.
 
 
 
 
 
 
 
 
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Lisa Baumgartner

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