23/04/2024
Consultazione e-fatture senza esplicita adesione
Con questo provvedimento è quindi possibile per titolari di partita IVA e persone fisiche avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
Anche ai consumatori finali, come già avviene per le partite IVA, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni/servizi) fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
È previsto inoltre che:
- anche i soggetti diversi dalle persone fisiche privi di partita IVA (condomini / enti / associazioni con il solo codice fiscale) potranno registrare il codice identificativo SdI (o PEC) per il recapito delle relative fatture elettroniche;
- nelle fatture in cui l'acquirente / committente è un contribuente minimo / forfetario / produttore agricolo in regime IVA speciale non è più possibile compilare la fattura elettronica indicando "0000000" quale codice destinatario. Tali soggetti sono tenuti a dotarsi di un codice destinatario (o PEC) per il recapito delle fatture elettroniche.