10/10/2024
CPB: requisiti, cause di esclusione e cessazione/decadenza
REQUISITI
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- presenza di debiti tributari o contributivi di ammontare complessivo, compresi interessi e sanzioni, superiore a 5.000 euro con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi (se obbligati) per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- condanna per reati fiscali;
- conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
- realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento o modifica della compagine sociale).
CAUSE DI CESSAZIONE
Il Concordato cessa di avere efficacia qualora si verifichino situazioni che modificano in modo significativo i presupposti alla base dell’accordo tra Fisco e contribuente:
- cessazione dell’attività;
- modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità' fiscale);
- presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato;
- adesione al regime forfetario;
- realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento o modifica della compagine sociale);
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal Decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50%.
CAUSE DI DECADENZA
Sono previste alcune violazioni di particolare entità per le quali il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta indipendentemente dal momento della violazione:
- dichiarazione infedele: accertate attività non dichiarate o passività inesistenti per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati provoca la decadenza dal concordato.
- contestazione di reati tributari;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA se determina un minor reddito oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta o IVA
- violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi
- omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici
- sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza