02/11/2022

Crediti d'imposta “energetici”: richiesta dei conteggi al fornitore sempre legittima

Come noto, le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta “energetici” possono richiedere al proprio fornitore di energia di effettuare lui stesso il calcolo dei crediti d’imposta spettanti, a condizione che l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2019. È previsto inoltre che entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, il venditore di energia è tenuto a rispondere alla richiesta dei conteggi.

L’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha chiarito che, anche qualora le richieste delle imprese per il calcolo del credito d’imposta pervengano in una data successiva al termine indicato di 60 giorni, il venditore è ancora obbligato a inviare la suddetta comunicazione, poiché la norma non ha previsto un termine di decadenza entro il quale l'impresa interessata ha diritto di chiedere tali informazioni al proprio venditore.

Si ricorda che per le imprese c.d. “non energivore”, per poter beneficiare del credito di imposta per i costi energetici è necessario che l’impresa sia dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW per le spese sostenute nel secondo e terzo trimestre, mentre per i mesi di ottobre e novembre 2022 il requisito richiesto si abbassa a 4,5 kW.
 
 
 
 
 
 
 
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Andrea Pircher

Contabilità e consulenza fiscale
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