28/10/2022
Credito di imposta per beni "ordinari" entro il 31 dicembre
Ad oggi, infatti, non è prevista alcuna proroga dell’agevolazione che prevede per l’anno 2022 il credito di imposta del 6% per investimenti in beni (materiali e immateriali) ordinari (non 4.0).
In base alla normativa attualmente vigente, infatti, imprese e professionisti possono avvalersi del bonus per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022; l’agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine "lungo" del 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia stata effettuata la c.d. "prenotazione" (accettazione del relativo ordine dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
Per gli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" effettuati dal 1 gennaio 2023 (e senza "prenotazione"), allo stato attuale non è invece previsto alcun credito d'imposta.
Si ricorda che il credito di imposta non è riconosciuto per:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164, comma 1, TUIR: sono escluse dall’agevolazione tutte le autovetture, qualunque sia la modalità di utilizzo, mentre sono ammessi gli autoveicoli strumentali per natura come gli autocarri;
- i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni.