07/03/2025
Credito IVA e utilizzo in compensazione
Tali regole riguardano le compensazioni "orizzontali" (effettuate con altri tributi diversi dall'IVA o contributi) mentre non interessano le compensazioni “verticali”, cioè quelle "IVA su IVA", anche se superano le soglie sopra indicate. Regole specifiche sono previste per soggetti che beneficiano del regime premiale ISA o per le startup innovative.
Si ricorda che è inibita la possibilità di compensazione dei crediti erariali se il contribuente ha ruoli scaduti (cartelle esattoriali) di importo superiore a 1.500 euro. Il credito in compensazione in questo caso va prima utilizzato per il pagamento dei ruoli scaduti.
Per effetto del decreto “Adempimenti”, la soglia in base alla quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio ISA sono esonerati dall’apposizione del visto è aumentata:
- a 70.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 9 (su una scala di 10) per l’anno 2023, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023;
- rimane 50.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 ma inferiore a 9 (su una scala di 10) per l’anno 2023, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023.
Per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, per i periodi d’imposta oggetto del concordato (incluso, dunque, il 2024), è previsto un limite più elevato per chiedere a rimborso l’eccedenza di credito IVA, nonché per compensarla “orizzontalmente”, senza l’obbligo del visto di conformità (70.000 euro).