04/07/2023
Cripto-attività: circolare delle Entrate
Inoltre, dal 1° gennaio 2023 tutte le rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non sono suscettibili di rientrare in una definizione civilistica di strumento finanziario rientrano nella definizione di cripto-attività e sono suscettibili di generare una unica nuova categoria di reddito diverso. Nei redditi diversi sono compresi sia le plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso o permuta, sia gli altri proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.