17/09/2024
ETS, nuove regole per bilanci e organi di controllo
- differenziare tra Enti con personalità giuridica ed Enti privi di personalità giuridica.
- verificare l'ammontare di ricavi / proventi / entrate rispetto al nuovo limite di 60.000 euro (per tutti gli ETS) e di 300.000 euro (in precedenza 220.000 euro) per gli enti privi di personalità giuridica.
Ricavi/entrate | ETS | Modalità di redazione del bilancio |
pari o inferiori a € 60.000 | tutti | Rendiconto per cassa con importi entrate uscite aggregate |
superiori a € 60.000 e fino a € 300.000 | con personalità giuridica | Bilancio ETS previsto da art. 13, D.Lgs. n. 117/2017 |
senza personalità giuridica | Rendiconto per cassa | |
superiori a € 300.000 | tutti | Bilancio ETS previsto da art. 13, D.Lgs. n. 117/2017 |
Per il deposito sono previsti i seguenti termini
- deposito al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (anziché entro il 30 giugno);
- deposito al Registro Imprese entro 60 giorni dall'approvazione per gli Enti esercenti l'attività in forma di impresa commerciale in via esclusiva o principale.
Per la nomina dell’organo di controllo i nuovi limiti prevedono il superamento per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.
Per la nomina del revisore i nuovi limiti prevedono il superamento per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 3 agosto 2024 e operare dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore (dal 2025).