18/12/2024
Fringe benefit: possibili modifiche sulle auto aziendali
Le nuove modalità di determinazione del fringe benefit si applicano con riferimento ai veicoli:
- di nuova immatricolazione;
- concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
In questo caso, la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km varia in base al tipo di trazione del veicolo di nuova immatricolazione, come di seguito riportato.
Tipologia trazione del veicolo | % applicabile |
A batteria a trazione esclusivamente elettrica | 10% |
Veicoli elettrici ibridi plug-in | 20% |
Diversa dai precedenti | 50% |
Per i veicoli concessi ai dipendenti non rientranti in tale ambito continuano a trovare applicazione le modalità attualmente vigenti, in base alle quali la percentuale applicabile alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km è parametrata alle emissioni di CO2 del veicolo.
Le nuove previsioni comporteranno sicuramente un maggior carico fiscale per le future assegnazioni di veicoli che non rientrano nella categoria agevolata (dalla quale sarebbero escluse anche le varie tipologie di autovetture elettriche ibride non plug-in), ma conseguenze ben più penalizzanti potrebbero ipotizzarsi se, in fase di approvazione della legge di Bilancio, non venisse introdotta una clausola di salvaguardia che mantenga l’applicazione della disciplina ad oggi in vigore nei confronti delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti entro il 31 dicembre 2024.
Per assegnazioni di veicoli effettuate prima del 1° gennaio 2025, dovrebbero applicarsi i principi di carattere generale, senza la possibilità di usufruire della determinazione “forfettaria” sulla base delle tariffe Aci: il compenso da tassare, nel caso di specie, sarebbe rappresentato dall’utilizzo personale del veicolo e corrisponderebbe al valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro, incrementato degli eventuali ulteriori oneri (ossia il carburante), dal quale andrebbe sottratta l’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe Aci moltiplicata per i chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro sia all’interno, sia all’esterno del comune della sede di lavoro.