28/12/2022
Il contratto di agenzia per gli agenti di commercio: attenzione alle clausole
I contratti collettivi offrono maggiore tutela
La figura dell'agente di commercio è generalmente disciplinata dal Codice Civile, ma in Italia si applicano anche i contratti collettivi (ad esempio del settore commercio o dell'industria). Tuttavia, questi si applicano al rapporto contrattuale solo se esplicitamente richiamati nel contratto d’agenzia. Esistono differenze tra il Codice Civile e i contratti collettivi, ad esempio per quanto riguarda i periodi di preavviso o il calcolo delle indennità dovute. In linea di principio, l'agente commerciale è maggiormente tutelato quando viene applicato il rispettivo contratto collettivo.
Diritti e obblighi
Fra gli obblighi dell’agente di commercio rientrano
- Tutelare gli interessi della casa mandante.
- Agire sempre con lealtà e in buona fede.
- Seguire le istruzioni del mandante.
- Raccogliere informazioni sulla situazione del mercato nella zona a lui affidata.
Fra i diritti dell’agente di commercio rientrano:
- Ricevere da parte della ditta mandante tutta la documentazione e le informazioni necessarie relativamente ai prodotti o servizi oggetto del contratto.
- Ricevere informazioni su tempi di consegna dei prodotti ordinati dai clienti e, se del caso, di eventuali ritardi o impedimenti nell'esecuzione del contratto.
La ditta mandante ha l’obbligo di informare l'agente dell'esito degli affari da lui promossi, entro un termine ragionevole, sia in caso di accettazione che di rifiuto. Inoltre, la mandante ha i seguenti obblighi:
- Fornire all'agente un resoconto degli affari conclusi e delle provvigioni che ne derivano.
- Corrispondere all’agente le provvigioni nei tempi previsti.