26/11/2024

INPS, da settembre nuove sanzioni ridotte

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti). A decorrere dal 1° settembre 2024, il contribuente che effettui il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d’anno.

In caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia.

Qualora il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all’11,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).
 
 
 
 
 
 
 
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Andrea Pircher

Contabilità e consulenza fiscale
Dottore commercialista e revisore legale, Ufficio centrale
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