01/06/2023

L'agente di commercio e l'importanza del contratto di agenzia

La consulenza legale offre un servizio personalizzato

Anche se gli acquisti online sono in aumento, la figura del rappresentante di commercio al dettaglio rimane importante. Lo scambio personale è ancora apprezzato da molti clienti. Di conseguenza, il fatturato della casa mandante può ancora essere aumentato attraverso il canale di vendita tradizionale. I vantaggi per l'acquirente sono, oltre alla consulenza personale, il fatto che l'agente di commercio rimane un interlocutore fisso anche dopo la conclusione dell'affare e può essere contattato in caso di necessità o per ordini successivi.

L'incarico di un rappresentante offre inoltre alle aziende mandanti l'opportunità di farsi conoscere in altre regioni e di commercializzare i propri prodotti attraverso il rappresentante. Pertanto, l'agente di commercio è e rimane una figura importante nella struttura di un'azienda. La consulenza legale dell’Unione Cooperativa servizi offre sia agli agenti di commercio che alle aziende mandanti la stesura e/o la revisione del necessario contratto di agenzia.


Base giuridica
L'agente di commercio è un libero professionista che è incaricato stabilmente da una ditta mandante a promuovere la conclusione di affari/contratti in una determinata zona. L'agente può agire come mono o plurimandatario (per più ditte mandanti).

La figura dell'agente di commercio è generalmente disciplinata dal Codice Civile, ma in Italia si applicano anche i contratti collettivi (ad esempio del settore commercio o dell'industria). Tuttavia, questi si applicano al rapporto contrattuale solo se esplicitamente richiamati nel contratto d’agenzia. Esistono differenze tra il Codice Civile e i contratti collettivi, ad esempio per quanto riguarda i periodi di preavviso o il calcolo delle indennità dovute. In linea di principio, l'agente commerciale è maggiormente tutelato quando viene applicato il rispettivo contratto collettivo. Per questo motivo, è importante informarsi dettagliatamente su tutte le clausole che fanno riferimento al rispettivo contratto collettivo al momento della stipula o prima della firma del contratto di agenzia.

Diritti e obblighi di entrambe le parti
Il rapporto di agenzia viene regolato dal contratto concluso tra la ditta mandante e l'agente di commercio. Il contratto indica i diritti e gli obblighi di entrambe le parti. Proprio come la ditta mandante, anche l'agente ha alcuni obblighi. Nello svolgimento del suo incarico, deve tutelare gli interessi della mandante e agire sempre con lealtà e in buona fede. Deve seguire le istruzioni della mandante e raccogliere informazioni sulla situazione del mercato nella zona a lui affidata.

L’agente ha il diritto di ricevere da parte della ditta mandante tutta la documentazione e le informazioni necessarie relativamente ai prodotti o servizi oggetto del contratto. Inoltre, l'agente deve essere informato dei tempi di consegna dei prodotti ordinati dai clienti e, se del caso, di eventuali ritardi o impedimenti nell'esecuzione del contratto.

La ditta mandante ha l’obbligo di informare l'agente dell'esito degli affari da lui promossi, entro un termine ragionevole, sia in caso di accettazione che di rifiuto. Inoltre la mandante deve fornire all'agente un resoconto degli affari conclusi e delle provvigioni che ne derivano, nonché corrispondere all’agente le provvigioni nei tempi previsti.

Prima di firmare un contratto di agenzia, è consigliato verificarne accuratamente il contenuto. In questo modo si possono evitare possibili incomprensioni e controversie.
 
 
 
 
 
 
 
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Lisa Baumgartner

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