10/01/2024
Legge di Bilancio 2024
Le principali novità fiscali
Si riportano di seguito le principali novità fiscali introdotte che riguardano i seguenti argomenti:
- Regolarizzazione del magazzino
- Rideterminazione costo fiscale per terreni e partecipazioni
- Cessioni di fabbricati con interventi “superbonus”
- Imponibilità della costituzione di diritti reali immobiliari
- Bonifici “parlanti”: aumenta la ritenuta per detrazioni su interventi edilizi
- Affitti brevi: cedolare secca al 26% dal secondo appartamento
- Agenti assicurativi, ritenuta sulle provvigioni
- Fringe benefit / welfare aziendale
- Nuove aliquote per IVIE e IVAFE
- Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti oltre 100.000 euro
- Utilizzo dei servizi telematici per la presentazione dei modelli F24
- Compensazioni di crediti INPS e INAIL
- Misure in materia di rischi catastrofali
REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO
È possibile regolarizzare, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, le rimanenze di magazzino adeguando il loro valore alla situazione di giacenza effettiva. Possono aderire alla c.d. “rottamazione” del magazzino tutti i soggetti che producono redditi di impresa con la sola esclusione dei soggetti che, per la redazione del bilancio, applicano i principi contabili internazionali. Sono escluse le imprese in contabilità semplificata.
Sono interessate le rimanenze di beni dell’impresa, delle materie prime e semilavorati mentre sono escluse le rimanenze relative alle commesse infra-annuali ancora in corso di esecuzione e ultrannuale.
L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
- eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse con riconoscimento fiscale dei costi.
L’adeguamento deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (per i contribuenti solari, modello Redditi 2024).
RIDETERMINAZIONE COSTO FISCALE PER TERRENI E PARTECIPAZIONI REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO
Prevista la possibilità di rideterminare il costo o del valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni non detenute in regime di impresa. Analogamente a quanto già previsto in passato, è possibile rideterminare, il valore di terreni e partecipazioni posseduti al 1 gennaio 2024 dietro il versamento di un’imposta sostitutiva del 16% sull’intero valore rideterminato ai fini del calcolo delle plusvalenze.
Il termine per la redazione e l’asseverazione della perizia di stima, e per il versamento dell’imposta sostitutiva è il 30 giugno 2024.
CESSIONI DI FABBRICATI CON INTERVENTI “SUPERBONUS”
A decorrere dal 1° gennaio 2024, le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati con il c.d. “superbonus” (art. 119 DL 34/2020), conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, generano redditi diversi.
In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati, la vendita di immobili è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
Sono esplicitamente esclusi gli immobili:
- acquisiti per successione;
- adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o qualora, tra la data di acquisto/costruzione e la cessione, sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.
- per gli interventi “superbonus” conclusi da non più di 5 anni, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi qualora si sia fruito del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito/sconto in fattura;
- per gli interventi superbonus conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito/sconto in fattura.
IMPONIBILITÀ DELLA COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI
La legge di bilancio 2024 modifica la disciplina fiscale delle operazioni di costituzione e circolazione dei diritti reali di godimento sugli immobili (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù prediali); in particolare sono ricompresi tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”.
In caso di costituzione di un diritto reale di godimento (art. 67, lettera h)
- non rileva il possesso dell’immobile da più di 5 anni (o 10 per gli immobili con “superbonus”);
- il contribuente assoggetta a tassazione (IRPEF) la differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.
In caso di cessione di un diritto reale di godimento per tutta la sua durata residua (art. 67, lettera b)
- non viene assoggettato a tassazione il trasferimento di diritti detenuti da più di 5 anni (o 10 per gli immobili con “superbonus”);
- la plusvalenza è imponibile e assoggettata a tassazione IRPEF; può essere richiesta l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, da versare a cura del notaio tramite il modello F24.
BONIFICI “PARLANTI”: AUMENTA LA RITENUTA PER DETRAZIONI SU INTERVENTI EDILIZI
A decorrere dal 1° marzo 2024 la ritenuta di acconto che applicata sui bonifici legati alle detrazioni per gli interventi edilizi aumenta dall’8% all’11%.
AFFITTI BREVI: CEDOLARE SECCA AL 26% DAL SECONDO APPARTAMENTO
Dal 1° gennaio 2024 ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati al di fuori dell’esercizio di impresa, è applicabile il regime alternativo della “cedolare secca”, con l’aliquota del 26% in caso di opzione; l’aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Pertanto, dal 1° gennaio 2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:
- si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
- si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
Si ricorda che in caso di più di 4 immobili destinati a locazione breve nel periodo d’imposta si presume l’esercizio dell’attività di impresa.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, qualora intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, operino la ritenuta del 21% a titolo di acconto.
AGENTI ASSICURATIVI, RITENUTA SULLE PROVVIGIONI
Saranno assoggettate a ritenuta d’acconto dal 1° aprile 2024, anche le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.
FRINGE BENEFIT / WELFARE AZIENDALE
Per il solo periodo d’imposta 2024, il limite di esenzione di 258,23 euro per i lavoratori dipendenti e assimilati è aumentato a:
- 1.000 euro (per tutti i dipendenti);
- 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Riconfermata anche nel 2024 la riduzione dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali sulle somme erogate a fronte di premi di risultato al 5% rispetto all'ordinario 10%.
NUOVE ALIQUOTE PER IVIE E IVAFE
Aumentano le aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri: dal 2024 l’IVIE (immobili) passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE (attività finanziarie) aumenta dal precedente 0,20% allo 0,40% per i soli prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI OLTRE 100.000 EURO
Dal 1° luglio 2024, è preclusa la possibilità di utilizzare in compensazione nel modello F24 crediti tributari/contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi oneri accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della Riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro per i quali i termini di pagamento:
- siano scaduti;
- siano ancora dovuti pagamenti;
- oppure non siano in essere provvedimenti di sospensione.
L’esclusione cesserà a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.
UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Introdotto l’obbligo a decorrere dal 1° luglio 2024 di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate anche in presenza di crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e INAIL.
COMPENSAZIONI DI CREDITI INPS E INAIL
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:
- dai datori di lavoro (non agricoli) a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI
Introdotto l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa (entro il 31 dicembre 2024) contro i danni causati da eventi catastrofici per le imprese tenute all'iscrizione al registro imprese con sede legale in Italia e con stabile organizzazione in Italia. Escluse dall'obbligo le imprese agricole.
La polizza copre i danni relativi per i beni iscritti a bilancio alle voci terreni fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, causati da eventi verificatisi sul territorio nazionale (sismi alluvioni frane inondazioni).
Il contratto assicurativo potrà prevedere premi proporzionali al rischio ed un eventuale scoperto/franchigia non superiore al 15% del danno.