13/01/2025
Legge di Bilancio 2025: le novità in materia di reddito di impresa
Si riportano di seguito le principali novità fiscali introdotte che riguardano i seguenti argomenti:
- IRES “premiale” al 20%
- Proroga maxi-deduzione per nuove assunzioni
- Modifiche ai crediti di imposta transizione 4.0 e 5.0
- Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci
- Estromissione dei beni delle imprese individuali
- Rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni
- Modifiche al regime forfettario
- Misure in materia di tracciabilità delle spese
IRES “PREMIALE” AL 20%
Per il solo periodo d’imposta 2025, è prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:
- destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;
- investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
- effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.
PROROGA MAXI-DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI
Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato introdotta dalla precedente legge di bilancio. L’agevolazione prevede che, ai fini della determinazione del reddito, il costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato sia maggiorato di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale (considerato al netto di eventualmente diminuzioni).
Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a all'esercizio precedente.
MODIFICHE AI CREDITI DI IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 E 5.0
Le modifiche introdotte riguardano, per i beni 4.0:
- viene abrogata per il 2025 l’agevolazione per i beni immateriali 4.0;
- viene introdotto un tetto di spesa per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell’utilizzo dell’agevolazione, assume quindi rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
- l’incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l’aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti;
- un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;
- la possibilità di cumulo con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.
ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI
Riproposta la possibilità di versare un'imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili non strumentali (o mobili registrati), assegnate o ceduta da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dalla legge di bilancio del 2023. L’imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all’8% (pari al 10,5% se la società non è operativa) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30.09.2025. Viene prevista la riduzione dal 3% all'1,5% dell'aliquota dell’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI
Viene prevista nuovamente la possibilità per le imprese individuali di estromettere i beni immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione venga posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. L’operazione comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2025 ed entro il 30.06.2026. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.
RIVALUTAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI
Viene introdotta a regime la possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e a destinazione agricola, con la possibilità di rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali da versare dal 30 novembre. Ritoccata dal 16 al 18% l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione.
MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO
Per il solo anno 2025 viene aumentato da 30mila a 35mila euro il limite entro il quale possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.
MISURE IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE
Dal 2025, i rimborsi delle spese per le trasferte (vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente solo qualora i relativi pagamenti siano eseguiti con metodi tracciabili (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Analogo obbligo è previsto anche ai fini della deducibilità delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi.
Le spese di rappresentanza e per omaggi divengono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Per tali spese continuano ad applicarsi anche i limiti quantitativi già attualmente fissati.