19/12/2023

Pubblicazione contributi ed erogazioni pubbliche senza sanzioni

La disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche prevede che entro il 30 giugno di ogni anno le imprese adempiano all'obbligo di informativa per i contributi e le erogazioni pubbliche ricevute nel corso dell’anno precedente.

Per il 2023 (con riferimento alle erogazioni percepite nell’anno 2022), analogamente a quanto previsto per il 2022 (con riferimento all’anno 2021), è stata disposta la sospensione dell’applicazione delle relative sanzioni; è quindi necessario, se obbligati, provvedere alla pubblicazione entro il 31 dicembre 2023.
Sono soggetti a tale obbligo i soggetti iscritti al Registro Imprese: società di capitali (Spa, Srl, Sapa), società di persone (Snc, Sas), ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario) e società cooperative (incluse le cooperative sociali). Sono esclusi i liberi professionisti.

Sono oggetto di pubblicazione i contributi e gli aiuti se di importo complessivo superiore a 10.000 euro erogati da:
  • stato;
  • enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
  • istituzioni universitarie;
  • istituti autonomi case popolari;
  • camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
  • amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
  • agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • agenzie fiscali.

Gli aiuti da pubblicare riguardano sovvenzioni, sussidi, contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi), vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato). Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese e le somme percepite per cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano la soglia di 10.000 euro tutti i contributi sono soggetti all’obbligo di pubblicazione. Le imprese possono indicare nella nota integrativa gli aiuti ricevuti, le imprese non tenute alla redazione della nota integrativa al bilancio devono pubblicare gli importi ricevuti sul proprio sito o, in mancanza, sul sito dell’associazione di categoria di appartenenza.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato. Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
 
 
 
 
 
 
 
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Andrea Pircher

Dottore commercialista e revisore legale
Ufficio centr. contabilità e consulenza fiscale
Sede: Bolzano
 
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