29/12/2022
REMINDER: pubblicazione contributi ed erogazioni pubbliche senza sanzioni fino al 31 dicembre
Anche per il 2022 (con riferimento all'anno 2021), analogamente a quanto previsto per il 2021 (con riferimento all'anno 2020), è stata disposta la sospensione dell’applicazione delle relative sanzioni; è quindi necessario, se obbligati, provvedere alla pubblicazione entro il 31 dicembre 2022.
Sono soggetti a tale obbligo i soggetti iscritti al Registro Imprese: società di capitali (Spa, Srl, Sapa), società di persone (Snc, Sas), ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario) e società cooperative (incluse le cooperative sociali). Sono esclusi i liberi professionisti.
Sono oggetto di pubblicazione i contributi e gli aiuti se di importo complessivo superiore a 10.000 euro erogati da:
- stato;
- enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
- istituzioni universitarie;
- istituti autonomi case popolari;
- camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
- amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
- agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- agenzie fiscali.
Se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano la soglia di 10.000 euro tutti i contributi sono soggetti all’obbligo di pubblicazione. Le imprese possono indicare nella nota integrativa gli aiuti ricevuti, le imprese non tenute alla redazione della nota integrativa al bilancio devono pubblicare gli importi ricevuti sul proprio sito o, in mancanza, sul sito dell’associazione di categoria di appartenenza.
I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.