04/09/2024

Le novità fiscali di “Omnibus”

"Il Decreto Legge noto come 'Omnibus' (n. 113/2024) introduce una serie di novità rilevanti in ambito fiscale per il 2024. Di seguito, una sintesi dei principali interventi che interessano le aziende.

Adeguamento rimanenze di magazzino
È previsto che per provvedere all’adeguamento delle rimanenze di magazzino è il termine per il versamento della prima delle due rate dovute è il 30 settembre 2024.
Per quanto riguarda le rilevazioni contabili, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio d'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino potrà essere effettuato entro il 30 settembre 2024, nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.

Proroga del termine per la rivalutazione terreni e partecipazioni
Il Decreto contiene la proroga del termine per gli adempimenti previsti per rideterminare il costo di terreni e partecipazioni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2024. Il nuovo termine previsto è il 30 novembre 2024. Entro tale data dovrà essere versata la prima (o unica) rata delle imposte dovute (imposta sostitutiva del 16% sull’intero valore rivalutato), nonché la redazione e il giuramento della perizia di stima da parte del professionista abilitato.

IVA al 5% per le prestazioni professionali dei maestri e scuole di sci
Il D.L. 113/2024, in vigore dal 10 agosto, ha introdotto l'aliquota iva agevolata del 5% per le prestazioni professionali dei maestri di sci (in precedenza esenti da imposta) sia qualora l’attività venga svolta a titolo individuale sia in forma aggregata (scuole di sci).
Si precisa inoltre che le prestazioni erogate anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, si intendono comprese tra quelle esenti.
Tale norma segue quanto disposto dalla Direttiva UE n. 542 che ha esplicitamente incluso nell'elenco di beni e servizi che danno diritto ad aliquote Iva ridotte (fino al 5%), anche l'erogazione di corsi per attività sportiva.

Frontalieri
Introdotto un nuovo regime fiscale opzionale per alcuni lavoratori frontalieri. In particolare, la novità riguarda coloro che lavorano in Svizzera e risiedono nei cosiddetti “nuovi comuni di frontiera”, compresi nel raggio di 20 km dal confine elvetico.
L’opzione prevede la tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera applicando un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali pari al 25% delle imposte pagate nel Paese elvetico su tali redditi, senza diritto al credito d’imposta.
Resta possibile continuare a tassare tali redditi con la tassazione progressiva IRPEF con diritto al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
A poter beneficiare del nuovo regime fiscale sono i lavoratori residenti in comuni italiani e considerati “frontalieri” sulla base del nuovo accordo tra Italia e Svizzera, risalente al 23 dicembre 2020.

Nuovi residenti
Viene innalzata a 200.000 l’imposta sostitutiva dovuta per coloro che optano per il regime dei “neo-domiciliati”. La novità si applica ai soggetti che trasferiscono in Italia la residenza successivamente al 10 agosto 2024 e vuole essere un trattamento fiscale agevolato sui redditi di fonte estera, per chi desidera stabilirsi in Italia mantenendo vantaggi fiscali su redditi prodotti all'estero.
I requisiti per beneficiare del regime dei “neo-domiciliati” sono:
  • Il trasferimento della residenza fiscale in Italia
  • non essere stato fiscalmente residente in Italia per almeno 9 periodi d'imposta nei 10 anni precedenti l’esercizio dell'opzione.
L'agevolazione può essere estesa ai familiari, purché anche loro soddisfino i requisiti sopra indicati.
 
 
 
 
 
 
 
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Andrea Pircher

Dottore commercialista e revisore legale
Ufficio centr. contabilità e consulenza fiscale
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