10/05/2022
Aiuti di stato “Covid”: autodichiarazione entro il 30 giugno
La dichiarazione può essere inviata entro il 30 giugno 2022 esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o trasmettendo la comunicazione mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
La dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici beneficiari degli aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15 del DL “Sostegni” n. 41/2021) per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali previsti.
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso agli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del DL “Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
La dichiarazione va comunque presentata quando:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.