10/01/2023

Legge di bilancio 2023

Le principali novità fiscali

Il limite per i trasferimenti in contanti sale a 5.000 euro, per i forfetari il limite di reddito e compensi è innalzato a 85.000 euro ed è stata introdotta una nuova imposta sostitutiva del 15% sulla parte di reddito da impresa e lavoro autonomo. Queste e altre novità sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/22) in vigore dal 1° gennaio 2023. 

Si riportano di seguito le principali novità fiscali introdotte che riguardano i seguenti argomenti:

SOGLIA UTILIZZO CONTANTE A 5.000 EURO E OBBLIGO POS
Aumenta la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante: a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia aumenta da 1.999,99 a 4.999,99 euro.
Confermata l'eliminazione della disposizione che avrebbe consentito a commercianti e professionisti di rifiutare i pagamenti tramite carte per importi pari o inferiori a 60 euro. Quindi, nei casi di mancata accettazione di un pagamento (di qualsiasi importo) effettuato con una carta di debito, una carta di credito o una carta prepagata, da parte di un soggetto che effettui l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.


REGIME FORFETARIO EX L. 190/2014

Sono previste le seguenti modifiche per il regime forfettario:
  • incremento da 65.000 a 85.000 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime
  • fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000 euro.
Il limite per l’accesso si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, a seconda del regime applicato in tale anno. Pertanto, per applicare il regime agevolato dal 2023, occorre considerare il nuovo valore di 85.000 euro, da verificare con riferimento ai ricavi/compensi 2022.


FLAT TAX “INCREMENTALE”
Viene introdotta una nuova imposta sostitutiva del 15%, per il solo anno 2023, sulla quota di reddito d’impresa e lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente. La base imponibile dell'imposta sostitutiva non può comunque superare l'ammontare di 40.000 euro e deve essere decurtata di un importo “franchigia” pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio. Conseguentemente, in sede di calcolo delle imposte del 2023 (modello Redditi 2024) il reddito di impresa e di lavoro autonomo sarà diviso in due parti:
  • una quota soggetta all’imposta sostituiva del 15%;
  • una quota residua assoggettata a IRPEF e addizionali, seguendo la disciplina ordinaria.

MISURE DI SOSTEGNO CONTRO IL “CARO ENERGIA”
I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, e sono riconosciuti in misura pari al:
  • 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
  • 35% alle imprese non energivore, con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2023.
Previsto, per il 1° trimestre 2023, l’azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Passa dal 22% al 5% l’aliquota per le fatture dei consumi nel primo trimestre del 2023 dei servizi di teleriscaldamento e dal 22% al 10% quella del pellet per tutto il 2023.


ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI
Reintrodotti un incentivo a favore delle assegnazioni, cessioni e trasformazioni che comportano l’estromissione di beni dal regime d’impresa (tipicamente immobili), riconoscendo un trattamento fiscale agevolato.
La riapertura delle agevolazioni prevede un’imposta sostitutiva dell’8% sulle eventuali plusvalenze e dell’11% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate con l’operazione. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Gli atti di assegnazione, cessione e trasformazione dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2023.


ESTROMISSIONE BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI
Con la c.d. “estromissione” dei beni di imprese individuali è possibile escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore individuale; la Legge di Bilancio prevede la riapertura di tale agevolazione con riferimento ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022; il termine per effettuare le estromissioni è il 31 maggio 2023 ed è prevista un’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze. Per gli immobili, la plusvalenza potrà essere determinata assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 novembre 2023 per il 60% ed entro il 30 giugno 2024 per il rimanente 40%.


RIDETERMINAZIONE COSTO FISCALE PER PARTECIPAZIONI E TERRENI
Prevista la possibilità di rideterminare il costo o del valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni non detenute in regime di impresa con imposta sostitutiva del 16%; il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva e redazione della perizia di stima è il 15 novembre 2023.


SOGLIE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per poter adottare la contabilità semplificata aumentano:
  • da 400.000 a 500.000 euro per prestazione di servizi
  • da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività
Per valutare la possibilità di adottare la contabilità semplificata dall’anno 2023 (o l’eventuale passaggio in ordinaria per obbligo) va verificato, quindi, se i ricavi 2022 superano o meno il nuovo limite, a seconda del regime applicato in tale anno.


COMMERCIO AL DETTAGLIO, AUMENTA LA DEDUCIBILITÀ AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI

Viene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio. La disposizione si applica limitatamente ai periodi d’imposta da 2023 a 2027.


INVESTIMENTI 4.0
Disposta la proroga al 30 settembre 2023 per completare gli investimenti in beni strumentali “4.0” prenotati entro il 31 dicembre 2022 (con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del prezzo pattuito e conferma dell’ordine da parte del fornitore).


SUPERBONUS AL 90% DAL 2023
Per gli interventi effettuati da condomini, persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del:
  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
  • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Con la legge di Bilancio, la detrazione per gli interventi effettuati da tali soggetti spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2023 se:
  • la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022 (e, per i condomini, l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022);
  • la CILAS è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022 (solo per i condomini);
  • nell’ipotesi di intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione degli edifici se, al 31 dicembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

La data della delibera assembleare va certificata la dall'amministratore o dal condomino che ha presieduto l'assemblea.
Si ricorda, inoltre, che per gli interventi su edifici unifamiliari o unità funzionalmente autonome, se i lavori sono iniziati prima del 1 gennaio 2023, la detrazione è pari al 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Se i lavori sono iniziati nel 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, a condizione che:
  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • che il contribuente abbia un reddito di riferimento parametrato ad un “quoziente familiare”.

BONUS EDILIZI, CERTIFICAZIONE SOA E ALTRE NOVITÀ IMMOBILIARI
Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica (classe energetica A o B); la detrazione è pari al 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali. Gli immobili residenziali devono essere ceduti da imprese costruttrici entro il 31 dicembre 2023.
Dal 2023 non è più applicabile il bonus facciate; è possibile fruire della detrazione fiscale (pari, nel 2022, al 60%) solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2025 del bonus “barriere architettoniche” (detrazione del 75% ripartita in 5 anni) e modificato il plafond di spese del bonus mobili: 8.000 euro per il 2023 e 5.000 euro per il 2024. Nessuna modifica per gli altri bonus “minori” (bonus casa, ecobonus, bonus verde).

Per beneficiare di bonus edilizi per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, dal 1° gennaio 2023 è necessario rivolgersi a imprese che abbiano almeno avviato il procedimento di attestazione SOA; dal 1 luglio 2023 i lavori dovranno essere affidati esclusivamente a imprese che hanno ottenuto la certificazione vera e propria.

Tale obbligo, non si applica:
  • ai lavori già in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022;
  • ai contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore al 21 maggio 2022.

Nel caso di contratti stipulati successivamente al 21 maggio 2022, in assenza della certificazione SOA, le spese sostenute dal committente per l’esecuzione dei lavori saranno agevolabili con i bonus solo se sostenute entro il 31 dicembre 2022.


PRESIDIO PARTITE IVA “FITTIZIE”
Viene rafforzata l'attività di controllo per l'attribuzione di nuove partite IVA. L'Agenzia può verificare l'effettivo esercizio dell'attività invitando il contribuente a comparire di persona; in caso di esito negativo dei controlli, è prevista la cessazione della partita IVA e una sanzione pari a 3.000 euro, l’eventuale riapertura della partita IVA cessata “d’ufficio” necessita di una fideiussione bancaria.


DISCIPLINA FISCALE DELLE “CRIPTO-ATTIVITÀ”
Introdotto un nuovo regime fiscale per i redditi derivanti dalla detenzione e scambio di valute virtuali e altre cripto-attività che prevede una tassazione del 26% per le plusvalenze, se di importo complessivo superiore a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Nella determinazione delle plusvalenze, il costo di acquisto deve essere dimostrato dal contribuente in modo “certo e preciso”, in caso contrario si assume un costo di acquisto pari a zero. Eventuali minusvalenze di importo superiore ai 2mila euro possono essere portate in deduzione integrale dalle plusvalenze degli anni successivi, non oltre il quarto. È prevista la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1 gennaio 2023 con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14%.
Ai fini del monitoraggio fiscale, le criptovalute sono state espressamente incluse tra le attività oggetto di compilazione del quadro RW; sono inoltre soggette ad IVAFE a partire dal 1 gennaio 2023 nella misura dello 0,20%.
Introdotta infine la possibilità di regolarizzare eventuali violazioni pregresse (mancata compilazione del quadro RW o omissione di redditi da dichiarare) con la presentazione di un’istanza di “emersione” con l’applicazione di sanzioni pari allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per il monitoraggio fiscale e al 3,5% sui redditi omessi.


DEFINIZIONI AGEVOLATE E RAVVEDIMENTO SPECIALE

Vengono introdotte una serie di norme in materia di regolarizzazione col fisco; in particolare si segnala la possibilità di:
  • definire con modalità agevolate (sanzione ridotta al 3%) le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati (“avvisi bonari” e relative rateazioni in corso) per gli anni 2019, 2020 e 2021;
  • sanare le irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022 con il pagamento di una sanzione fissa pari a 200 euro per annualità entro il 31 marzo 2023;
  • effettuare un ravvedimento “speciale” per regolarizzare le dichiarazioni, se validamente presentate, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicemrbe 2021 (sanzione ridotta ad 1/18 del minimo erogabile);
  • definire con modalità agevolate gli atti di accertamento purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso (sanzione ridotta ad 1/18 del minimo erogabile)
  • definire in modo agevolato i carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. “rottamazione quater”) nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 con abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora e delle somme aggiuntive.
Disposto inoltre l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
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Il tuo interlocutore

 
 

Andrea Pircher

Dottore commercialista e revisore legale
Ufficio centr. contabilità e consulenza fiscale
Sede: Bolzano
 
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