14/12/2022
Vendita di fuochi d’artificio
Gli esercizi commerciali come le tabaccherie, cartolerie, supermercati, con licenza per la vendita di giocattoli possono vendere fuochi d’artificio della categoria meno rischiosa (F1, in parte F2, T1 entro certi limiti di massa). Per quanto riguarda la categoria F1, la vendita di tali prodotti è vietata ai minori di 14 anni, la vendita di articoli delle categorie F2 e superiori è consentita soltanto ai maggiori di anni 18. Per prodotti di categorie superiori e quindi con maggiore rischio e rumorosità è come ulteriore requisito l’obbligo del possesso di licenza di porto d’armi o di nulla osta all’acquisto rilasciato ai sensi dell’art. 55 T.U.L.P.S. dal Questore. Tali fuochi d’artificio professionali possono essere venduti solamente in negozi autorizzati, muniti di licenza prefettizia. Tali limitazioni devono essere riportate anche sull’etichetta del prodotto.
Chi, all’interno del proprio negozio, detiene fuochi d’artificio, deve attenersi tra l’altro alle norme antincendio. Il mancato rispetto delle norme espone a severe sanzioni.
Si raccomanda di informarsi su tutti i dettagli e specifiche dei prodotti prima di porli in vendita.