Detassazione dei premi di risultato
Accordo Quadro territoriale per la detassazione dei premi di risultato
L’Unione commercio turismo servizi Alto Adige e le Organizzazioni sindacali ASGB Commercio, Filcams Cgil/Agb, Fisascat Sgb/Cisl, Uiltucs Uil/Sgk hanno sottoscritto un nuovo Accordo Quadro Territoriale per la detassazione dei premi di produttività nel settore terziario distribuzione e servizi. In base a tale Accordo le aziende potranno fruire dell’imposta sostitutiva del 10%, prevista dalla legge di stabilità 2016.
COSA?
Ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, potrà essere applicata un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
QUANDO?
Presupposto indispensabile per godere dell’agevolazione, è che i premi siano di ammontare variabile e legati ad effettivi, verificabili e dimostrabili incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
A tal fine l’Accordo, all’art. 4, ha individuato gli indici e indicatori di misurazione dei suddetti incrementi, tra i quali il datore di lavoro potrà scegliere quello o quelli più corrispondenti alla propria azienda.
Il raggiungimento degli indici di incremento deve essere verificabile ed oggettivamente ricostruibile attraverso idonea documentazione di confronto. Inoltre, l’incremento deve essere verificato al termine di un periodo congruo ovvero un arco temporale minimo raffrontato ad un eguale periodo precedente che l’Accordo Quadro ha indicato in almeno quattro mesi. Il periodo congruo da prendere a riferimento deve essere successivo all’invio della comunicazione di adesione all’Accordo.
CHI?
Possono beneficiare delle misure fiscali agevolate i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano conseguito nell’anno precedente a quello di riferimento, un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 80.000,00 lordi.
QUANTO?
Il limite massimo dell’importo complessivo agevolabile è pari a € 3.000,00 lordi annui.
COME?
Per aderire all’Accordo Quadro Territoriale, al fine di erogare i premi di risultato di cui sopra, i datori di lavoro - che rispettino e applichino integralmente il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (Confcommercio) - prima dell’erogazione delle somme detassabili dovranno compilare telematicamente la comunicazione di adesione allegata all’Accordo Quadro (allegato 1) e trasmetterla tramite mail all'indirizzo enteterziario@ebk.bz.it.
Inoltre, sempre prima dell’erogazione delle somme detassabili, i datori di lavoro aderenti dovranno registrarsi su www.cliclavoro.gov.it, compilare e trasmettere in via telematica la comunicazione di adesione allegata all’Accordo Quadro, nonché l’accordo stesso, utilizzando la procedura telematica disponibile sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
WELFARE AZIENDALE
Se previsto dal datore di lavoro, il lavoratore potrà optare per la fruizione del premio di risultato anche sotto forma di prestazioni di welfare aziendale. In questo caso si applica la totale detassazione e decontribuzione.
Comunicato stampa
L’Unione commercio turismo servizi Alto Adige e le Organizzazioni sindacali ASGB Commercio, Filcams Cgil/Agb, Fisascat Sgb/Cisl, Uiltucs Uil/Sgk hanno sottoscritto un nuovo Accordo Quadro Territoriale per la detassazione dei premi di produttività nel settore terziario distribuzione e servizi. In base a tale Accordo le aziende potranno fruire dell’imposta sostitutiva del 10%, prevista dalla legge di stabilità 2016.
COSA?
Ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, potrà essere applicata un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
QUANDO?
Presupposto indispensabile per godere dell’agevolazione, è che i premi siano di ammontare variabile e legati ad effettivi, verificabili e dimostrabili incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
A tal fine l’Accordo, all’art. 4, ha individuato gli indici e indicatori di misurazione dei suddetti incrementi, tra i quali il datore di lavoro potrà scegliere quello o quelli più corrispondenti alla propria azienda.
Il raggiungimento degli indici di incremento deve essere verificabile ed oggettivamente ricostruibile attraverso idonea documentazione di confronto. Inoltre, l’incremento deve essere verificato al termine di un periodo congruo ovvero un arco temporale minimo raffrontato ad un eguale periodo precedente che l’Accordo Quadro ha indicato in almeno quattro mesi. Il periodo congruo da prendere a riferimento deve essere successivo all’invio della comunicazione di adesione all’Accordo.
CHI?
Possono beneficiare delle misure fiscali agevolate i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano conseguito nell’anno precedente a quello di riferimento, un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 80.000,00 lordi.
QUANTO?
Il limite massimo dell’importo complessivo agevolabile è pari a € 3.000,00 lordi annui.
COME?
Per aderire all’Accordo Quadro Territoriale, al fine di erogare i premi di risultato di cui sopra, i datori di lavoro - che rispettino e applichino integralmente il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (Confcommercio) - prima dell’erogazione delle somme detassabili dovranno compilare telematicamente la comunicazione di adesione allegata all’Accordo Quadro (allegato 1) e trasmetterla tramite mail all'indirizzo enteterziario@ebk.bz.it.
Inoltre, sempre prima dell’erogazione delle somme detassabili, i datori di lavoro aderenti dovranno registrarsi su www.cliclavoro.gov.it, compilare e trasmettere in via telematica la comunicazione di adesione allegata all’Accordo Quadro, nonché l’accordo stesso, utilizzando la procedura telematica disponibile sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
WELFARE AZIENDALE
Se previsto dal datore di lavoro, il lavoratore potrà optare per la fruizione del premio di risultato anche sotto forma di prestazioni di welfare aziendale. In questo caso si applica la totale detassazione e decontribuzione.
Comunicato stampa
Un tema dell'area affari legali e relazioni sindacali