22/03/2021
DL Sostegni, dal 30 marzo le domande per il nuovo contributo a fondo perduto
Il contributo spetta a imprese, lavoratori autonomi, imprese agricole. Non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del DL Sostegni (o che hanno attivato la partita IVA in data successiva) e ai soggetti con un ammontare di compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 oltre 10 milioni di euro.
In presenza del calo del fatturato, il contributo spettante è calcolato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato tra gli anni 2020 e 2019 una percentuale come da tabella che segue:
% da applicare | Ricavi 2019 |
60% | non superiori a 100.000 euro |
50% | tra 100.000 e 400.000 euro |
40% | tra 400.000 e 1 milione di euro |
30% | tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro |
20% | tra 5 milioni e 10 milioni di euro |
Sono previsti inoltre importi minimi pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società (che spettano anche in caso di apertura della partita IVA a partire dal 1° gennaio 2020) ed un importo massimo di 150 mila euro.
Il requisito relativo al calo del fatturato, inoltre, non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.
Le domande possono essere presentate dal 30 marzo ed entro il 28 maggio 2021, attraverso i canali telematici dell’Agenzia o tramite la piattaforma web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per la consultazione delle fatture elettroniche o del cassetto fiscale o accedere in autonomia all’area riservata e con procedura con SPID, CIE o CNS oppure Entratel dell’Agenzia.
Il contributo non è tassato e con l'istanza è possibile inoltre scegliere se fruire tra il pagamento diretto dell’indennizzo o la trasformazione del contributo in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.
