05/01/2022
Nuova ordinanza Covid-19, ampliate le regole sul Green Pass rafforzato
Dove servirà il Green Pass rafforzato
Il Green Pass rafforzato viene richiesto come prerequisito per l’accesso alle seguenti strutture e attività:
- servizi di ristorazione sia al chiuso che all’aperto, sia al tavolo che al banco; alberghi e strutture ricettive e alle strutture annesse (piscine anche all’aperto, centri benessere e termali anche all’aperto)
- palestre e centri fitness per gli sport di squadra e di contatto anche all’aperto)
- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri luoghi accessibili al pubblico, anche all’aperto (in questo caso con obbligo di mascherina FFP2 per spettatori e lavoratori)
- sagre, fiere, convegni e congressi
- attività di musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura (nelle biblioteche per il mero prestito di libri, quindi se non ci si ferma dentro, non è necessario il green pass)
- centri culturali, sociali e ricreativi, centri giovanili, centri e agenzie per la formazione permanente sia al chiuso che all’aperto
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
- attività di sale giochi, sale scommesse bingo e casinò
- parchi tematici e di divertimento; piscine, centri natatori, centri sportivi e centri fitness anche all’interno di strutture ricettive
- prove di cori e bande in ambienti chiusi.
Dove basterà la certificazione verde semplice
Per mense e catering basterà la certificazione verde semplice (ottenibile anche con un test negativo oltre che con la vaccinazione e la guarigione), così come per: la partecipazione a corsi di formazione privati in presenza; le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni; gli esami di bi- e trilinguismo; la prestazione di servizio da parte del personale impiegato nello svolgimento di spettacoli pubblici, teatrali, concerti (analogamente a quanto accade in tutti gli altri posti di lavoro).
Confermate le altre norme di contenimento della pandemia
Per il resto l’ordinanza ribadisce le norme già in vigore sul territorio provinciale e nazionale, incluso l’obbligo di mascherina all’aperto a partire dai 6 anni; a partire dai 12 anni l’obbligo di mascherina FFP2 per usufruire di attività inerenti ai servizi alla persona e a bordo dei mezzi pubblici urbani ed extraurbani; la capienza all’80% per questi ultimi e per gli impianti di risalita in cabina chiusa, dove - come da normativa nazionale - si richiede il Green Pass rafforzato come sui mezzi del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.
Quarantene meno gravose per i vaccinati
Il decreto prevede che la quarantena non si applichi a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno dall’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare disposizioni di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopra descritta consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare - anche effettuato presso centri privati ma in questo caso trasmesso con modalità anche elettroniche all’Azienda Sanitaria - dal quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
L'ordinanza n. 1/2022 è consultabile alla fine di questa pagina tra i download.