24/10/2024

Edili, la nuova patente a punti

Dal 1° ottobre 2024, le aziende impegnate in cantieri temporanei e mobili dovranno dotarsi di una patente a punti per la sicurezza. L’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri, come ad esempio impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini, pavimentatori, e simili.

Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, e coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per tutti gli altri datori di lavoro del settore lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

La patente deve essere richiesta su domanda telematica dall’azienda interessata all’Ispettorato nazionale del lavoro in base ai seguenti requisiti:
  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificabile);
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (autocertificabile);
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF autocertificabile);
  • avvenuta designazione del RSPP (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).

Il rilascio è automatico e tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare. Con il rilascio della patente sono attribuibili fino a 30 crediti, sulla base della anzianità di iscrizione in camera di commercio. I punti della patente verranno decurtati in presenza di violazioni (ad esempio, decurtazione di 10 crediti per malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Si precisa che il legislatore richiede il possesso del DURF solo “nei casi previsti dalla normativa vigente”; l’art. 17-bis, commi 5 e 6, n. 241/1997) prevede che tale obbligo sussista per le imprese che ”affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici […]”

Si ricorda che il reparto di consulenza fiscale fornisce esclusivamente un’informativa di base per gli adempimenti non di carattere fiscale e non segue, di norma, tali obblighi.


 
 
 
 
 
 
 
 
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Andrea Pircher

Contabilità e consulenza fiscale
Dottore commercialista e revisore legale, Ufficio centrale
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