14/04/2021

Prorogata la Cassa integrazione

Il decreto “Sostegni” (decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021) contiene molti importanti provvedimenti anche riguardo la Cassa integrazione guadagni. Qui una prima breve panoramica in merito; le informazioni complete sono online su unione-bz.it/lavoro.

Cassa integrazione
- La Cassa integrazione guadagni in deroga e il FIS - Fondo integrazione salariale sono prorogati di altre 28 settimane: periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.
- La Cassa integrazione guadagni ordinaria viene invece prorogata di altre 13 settimane: periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021.
- La Cassa integrazione tramite FSBA - Fondo di solidarietà bilaterale alternativo – per le aziende dell’artigianato – sarà trattata come quella tramite FIS.

Per questi periodi di tempo le aziende non dovranno versare contributi integrativi.

Le nuove 28 settimane ovvero le 13 settimane di Cassa integrazione possono anche essere applicate a partire dal 1° aprile 2021 a quei collaboratori che sono entrati in azienda entro il 23 marzo 2021.

Rapporti di lavoro a termine
Esiste la possibilità di prorogare ovvero rinnovare i contratti a termine per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi. Tale proroga o rinnovo non deve per forza indicare una qualsivoglia causale. Non può comunque essere superata la durata massima di 24 mesi ed è valida fino alla fine del 2021.

Divieto di licenziamento
Per le aziende che utilizzino la Cassa integrazione guadagni ordinaria il divieto di licenziamento è stato prorogato al 30 giugno 2021. Rappresentano eccezioni la cessazione dell’attività, il fallimento e l’accordo aziendale con i sindacati.
Per le aziende che ricadono nel campo di applicazione della Cassa integrazione in deroga, ovvero usufruiscano a una cassa integrazione tramite fondi di solidarietà, il divieto di licenziamento è esteso al 31 ottobre 2021. Anche in questo caso valgono le eccezioni della cessazione di attività, del fallimento e dell’accordo aziendale con i sindacati.
 
 
 
 
 
 
 
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