11/05/2023

E-commerce, accettazione delle clausole vessatorie

Oltre al commercio stazionario, vende i vostri prodotti anche online? Nel redigere i documenti necessari, occorre tenere conto di alcuni aspetti legali. Ad esempio, non è sufficiente redigere Condizioni Generali di Contratto, contratti, ecc. Per quanto riguarda alcune singole clausole, le cosiddette clausole vessatorie, è necessario fare attenzione ad alcuni aspetti particolari.

Le clausole svantaggiose vanno espressamente accettate e sottoscritte dal cliente. Poiché ciò non è sempre possibile nel caso di un negozio online, la consulenza legale dell’Unione Cooperativa servizi consiglia di prevedere precauzioni alternative per far confermare la conoscenza e l'accettazione del contratto e delle clausole vessatorie in esso contenute. Nel caso delle Condizioni Generali di Contratto di un e-commerce, a tale scopo potrebbero essere aggiunte ad esempio apposite caselle da spuntare.

Cosa sono le clausole vessatorie?
Si tratta di clausole svantaggiose o meglio clausole che determinano uno squilibrio nel contratto o che avvantaggiano una parte e svantaggiano l'altra. Si trovano, con maggiore frequenza, nei contratti standard o redatti unilateralmente da uno solo dei contraenti, che vengono semplicemente sottoposti alla firma della controparte e non sono redatti di comune accordo come ad esempio le Condizioni Generali di Contratto. Quando si parla di vendite ai consumatori finali vanno rispettate le norme del Codice Civile e del Codice Consumatori.

La base giuridica
Le condizioni generali di contratto - se redatte in anticipo e unilateralmente da una delle parti – devono essere efficaci nei confronti dell'altra parte solo se quest’ultima “le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza” al momento della conclusione del contratto. (Codice Civile, art. 1341)

Esempi di clausole vessatorie
Le seguenti clausole devono essere accettate singolarmente ed espressamente per iscritto, se a favore della parte che le ha redatte in anticipo:
  • limitazioni di responsabilità,
  • facoltà di recedere dal contratto,
  • facoltà di sospenderne l'esecuzione,
  • decadenze a carico dell'altro contraente,
  • limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni,
  • restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi,
  • tacita proroga del contratto,
  • tacita rinnovazione del contratto,
  • clausole compromissorie,
  • deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
L'obiettivo del legislatore è quello di proteggere la "parte più debole".

 
 
 
 
 
 
 
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Dott.ssa Lisa Baumgartner

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