07/10/2024

Edilizia, informazioni sulla patente a crediti

Con una circolare del 23 settembre scorso, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato istruzioni per la richiesta della patente a punti per i cantieri. Riassumiamo le informazioni di maggio rilievo disponibili:


Le richieste
Dal 1° ottobre aprirà il portale per le richieste Portale dei Servizi (ispettorato.gov.it), ma dalla stessa data è necessario avere la Patente a Crediti per l’accesso in cantiere.


L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva
In fase di prima applicazione, sin da subito, sarà possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81.

L’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. Fino ad allora, la conferma dell'invio alla PEC dell'Ispettorato nazionale del lavoro sarà in regola.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. 


Soggetti interessati
Ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 81/2008, i seguenti soggetti sono obbligati a registrarsi a partire dal 1° ottobre 2024:

  • Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con esclusione di quelli che effettuano solo forniture o prestazioni intellettuali,  come ad esempio architetti, geometri, misurazioni.
  • Anche le imprese e i lavoratori autonomi che hanno sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato extracomunitario sono tenuti a rilasciare una dichiarazione. È richiesta una dichiarazione che attesti il rilascio di un apposito documento da parte dell'autorità competente del Paese di origine o, nel caso di imprese extracomunitarie, che sia riconosciuto dalla legge italiana. In mancanza di tale documento, le imprese e i lavoratori autonomi stranieri devono richiedere anche la patente di guida.
  • Infine, sono esenti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA di classe III o superiore ai sensi dell'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Quali informazioni servono per l’iscrizione nel portale:
  • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  • Adempimento da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e dipendenti agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (corsi validi per la sicurezza sul lavoro);
  • Possesso del DURC in corso di validità;
  • Possesso di una valutazione dei rischi valida nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Possesso del certificato di regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente (per esenzioni vedi le istruzioni pratiche);

  • Nomina del Responsabile del Servizio di Tutela del Lavoro (RSPP) nei casi previsti dalla normativa vigente.

 
 
 
 
 
 
 
 
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Heinz Neuhauser

Sicurezza sul lavoro, ambiente e igiene
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