17/10/2023
Adeguamento statuti ASD e SSD
- negli oggetti sociali attuali è prevista l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica, mentre le nuove norme richiedono l’esercizio in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alla attività sportiva dilettantistica;
- le norme precedenti non fanno riferimento alle attività “diverse” da quelle tipicamente sportive (es. sponsorizzazione, noleggio/vendita attrezzatura sportiva, ecc.) mentre la riforma prevede espressamente che le ASD/SSD possano esercitare dette attività solo se lo statuto lo preveda e se le stesse risultino “secondarie” e “strumentali” all’attività principale;
- gli attuali statuti prevedono il divieto per gli amministratori delle ASD/SSD di ricoprire la medesima carica in altre ASD/SSD nell’ambito della medesima Federazione sportiva o EPS, la nuova normativa prevede che tale divieto sia riferito a “qualsiasi carica”.
L’obbligo di adeguamento statutario può rappresentare anche un’opportunità per verificare il rispetto delle norme di cui all’art.148 del TUIR richieste per l’accesso a vantaggi di natura fiscale (es. esenzione corrispettivi da soci); lo statuto a tal fine deve prevedere:
- divieto di distribuzione utili;
- obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- disciplina uniforme del rapporto associativo;
- divieto espresso di partecipazione associativa temporanea;
- diritto per tutti i soci di partecipazione alla vita associativa;
- previsione a favore di tutti i soci dell’elettorato attivo e passivo;
- obbligo di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- principio del voto singolo:
- sovranità dell’assemblea dei soci e criteri di loro ammissione ed esclusione;
- criteri per la pubblicità delle convocazioni assembleari e delle delibere, di bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Il mancato adeguamento dello statuto potrebbe comportare la cancellazione dal registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) e la perdita delle agevolazioni legate allo status di Ente Sportivo Dilettantistico. Prevista l’esenzione dall’imposta di registro qualora lo statuto venga modificato entro il 31 dicembre 2023.