06/10/2022

La rivalutazione terreni e partecipazioni entro il 15 novembre - imposta sostitutiva al 14%

È stato differito dal 15 giugno al 15 novembre 2022 il termine per rideterminare il costo fiscale di terreni (agricoli e edificabili) e partecipazioni non quotate. Lo slittamento introdotto dalla conversione del decreto legge “energia” (n. 17/2022) vale per i terreni posseduti non in regime di impresa al 1° gennaio 2022 da soggetti non imprenditori. L’operazione permette di adeguare il costo fiscale di terreni e partecipazioni al fine di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR.

A tal fine entro, il prossimo 15 novembre, dovranno essere posti in essere i seguenti adempimenti:
  • redazione e asseverazione ¬della perizia di stima della partecipazione o del terreno da parte di un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via);
  • versamento dell’imposta sostitutiva del 14%, calcolata sull’intero ammontare del valore di perizia.

L’opzione si considera perfezionata con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; i pagamenti tardivi non consentono il perfezionarsi della rivalutazione, che quindi non produrrà effetti.

È possibile la rateizzazione di quanto dovuto in tre anni. I versamenti rateali hanno scadenza il 15 novembre del 2022, del 2023 e del 2024 e vanno maggiorati degli interessi (3% annuo a partire dalla prima scadenza). Nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato dell’agevolazione e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti:
  • non è tenuto al versamento delle rate ancora eventualmente ancora pendenti da precedenti rivalutazioni;
  • può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione.

In caso di nuova rideterminazione che comporta una diminuzione del valore, l’eccedenza di imposta sostitutiva precedentemente versata, che non è stato possibile scomputare dalla “nuova” imposta sostitutiva per incapienza, non può essere chiesta a rimborso.

L’assunzione del valore di perizia non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi per le partecipazioni, ai sensi dell’art. 68 del TUIR. In caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate, qualora il valore di perizia sia superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può, quindi, assumere rilevanza fiscale per il contribuente.

 
 
 
 
 
 
 
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Andrea Pircher

Dottore commercialista e revisore legale
Ufficio centr. contabilità e consulenza fiscale
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