23/08/2022

Le nuove regole per l’illuminazione

Le misure provinciali per risparmiare energia e prevenire l'inquinamento luminoso

Nessuna illuminazione durante le ore notturne. Le imprese hanno un anno di tempo per adeguarsi alle nuove norme. I fasci luminosi (skybeamer) restano vietati. Dall'inizio di luglio le attività commerciali altoatesine sono soggette a nuove regole per quanto riguarda l'illuminazione di vetrine, insegne e proiettori. La delibera della Giunta provinciale n. 477 del 5 luglio scorso mira a limitare l'inquinamento luminoso e a risparmiare energia.


Una panoramica delle nuove regole



Vetrine

L'illuminazione delle vetrine va spenta tra le ore 23 e le 6.

Eccezioni
Le vetrine degli esercizi aperti in questi orari possono posticipare o anticipare l'orario di illuminazione.

Tempi di attuazione
L'adeguamento alle nuove disposizioni deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore dei presenti criteri.


Insegne luminose
  • Le insegne luminose vanno spente tra le ore 23 e le 6.
  • L’illuminazione delle insegne e scritte o loghi non dotati di illuminazione propria deve avvenire dall’alto verso il basso.
  • Gli apparecchi devono essere schermati.

Eccezioni
  • Le vetrine degli esercizi commerciali aperti in questi orari possono posticipare o anticipare l'orario di illuminazione.
  • Strutture ricettive

Tempi di attuazione
L’adeguamento degli impianti esistenti alle nuove disposizioni deve avvenire al più tardi alla prima manutenzione straordinaria e in ogni caso entro il 2030.


Proiettori
È vietato l’uso di proiettori di fasci luminosi (skybeamer), sia mobili che fissi, anche in occasione di manifestazioni temporanee.


Piano luce
Gli esercizi con impianti di illuminazione esterna con più di 100 apparecchi di illuminazione, devono redigere un piano luce.


Eccezioni
Le nuove regole non si applicano a
  • impianti d’allarme, segnaletica per le vie di fuga, fermo restando l’obbligo di schermatura verso l’alto per gli apparecchi di illuminazione;
  • illuminazione di periodi limitati di tempo in occasione di manifestazioni e feste all’aperto di durata inferiore a 30 giorni consecutivi, purché gli impianti di illuminazione non siano fissi;
  • illuminazione natalizia in funzione tra il 15 novembre e il 15 gennaio, fermo restando l’obbligo di spegnimento dalle ore 23 alle ore 6;
  • impianti di illuminazione regolati da sensori di presenza;
  • gli impianti di illuminazione utilizzati esclusivamente per la protezione antieffrazione e per mantenere la sicurezza di impianti e attrezzature sono esclusi dalle disposizioni sullo spegnimento durante le ore notturne di cui all'articolo 8.
 
 
 
 
 
 
 
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Heinz Neuhauser

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