08/05/2024
Nuove limitazioni per superbonus, crediti 4.0, ricerca e sviluppo
Nell'ambito delle misure restrittive è inoltre prevista l'esclusione della c.d. "remissione in bonis" per la regolarizzazione dell'omessa Comunicazione dello sconto in fattura / cessione del credito.
Sono previste, inoltre, nuove disposizioni in materia di sospensione / blocco della compensazione in f24 dei crediti d'imposta in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a 10.000 / 100.000 euro.
Crediti “4.0” e ricerca e sviluppo
Il Decreto introduce l’obbligo di presentazione, in via telematica, di una comunicazione preventiva per poter usufruire del credito d’imposta per gli investimenti:
- in beni strumentali “Industria 4.0” ex art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, Legge n. 178/2020;
- in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (Finanziaria 2020), comprese le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica;
- l’ammontare complessivo degli investimenti da effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024;
- la presunta ripartizione negli anni del credito d’imposta e la relativa fruizione.
Per gli investimenti “Industria 4.0” effettuati nel 2023 è previsto che la compensazione dei crediti non ancora usufruiti è subordinata all’invio di un’apposita comunicazione (a consuntivo). Per questi ultimi crediti l’agenzia delle entrate ha sospeso l’utilizzo in compensazione, nel mod. F24, dei crediti d’imposta:
- per investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” effettuati nel 2024 nonché quelli relativi al 2023, identificati dai codici tributo 6936 e 6937 (anno di riferimento 2023 / 2024);
- per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, identificati dai codici tributo 6938, 6939 e 6940 (anno di riferimento 2024).