25/11/2022

Periodo natalizio: la retribuzione nel commercio

Un quadro delle regole per il lavoro straordinario

Le ore di lavoro straordinario nel commercio durante il periodo di Avvento e natalizio vengono retribuite con regole particolari. Il lavoro extra viene pagato in modo diverso a seconda del giorno festivo. Riassumiamo qui di seguito tutte le condizioni.


Domenica, 27 novembre e 4 dicembre, 1a e 2a Domenica d’Avvento

Retribuzione del 140% suddivisa in
    • maggiorazione del 40% sulla quota oraria
    • il restante 100% riposo compensativo che dovrà essere goduto, nell’arco di 14 giorni, per la stessa quantità di ore di lavoro prestate.

Per i dipendenti con l’indennità stagionale dell’8% è prevista una retribuzione del 130% suddivisa come sopra.


Giovedì, 8 dicembre
Retribuzione del 195% suddivisa in
    • maggiorazione del 95% sulla quota oraria
    • il restante 100% andrà ad aumentare, nella stessa quantità di ore lavorate, il numero delle ore di permessi retribuiti previste dal CCNL.

Domenica, 11 e 18 dicembre, Domenica d’Argento e d’Oro

Retribuzione del 195% suddivisa in
  • maggiorazione del 95% sulla quota oraris
  • il restante 100% riposo compensativo che dovrà essere goduto, nell’arco di 14 giorni, per la stessa quantità di ore di lavoro prestate.

Altre domeniche o giorni di riposo
Retribuzione del 140% suddivisa in
  • maggiorazione del 40% sulla quota oraria
  • riposo compensativo che dovrà essere goduto, nell’arco di 14 giorni, per la stessa quantità di ore di lavoro prestate.

Per i dipendenti con l’indennità stagionale del 8% è prevista una retribuzione del 130% suddivisa come sopra.


Apprendisti e giovani

I consulenti dell’Unione Cooperativa servizi ricordano inoltre alle aziende che per i minori devono essere rispettate le seguenti disposizioni in materia di diritto del lavoro:

  • È vietato adibire al lavoro domenicale, notturno e straordinario lavoratori di età inferiore ai 18 anni. Inoltre, si sottolinea che il riposo settimanale dei minori di anni 18 deve essere di almeno 2 giorni, comprendenti la domenica e possibilmente consecutivi.

  • Non possono intraprendere attività lavorativa i giovani che non hanno concluso il periodo di istruzione obbligatoria e che comunque sono minori di 15 anni nel caso di apprendistato, o di 16 anni negli altri casi.
 
 
 
 
 
 
 
 
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Il tuo interlocutore

 
 

Lydia Salamon

Consulente del lavoro
Capoarea Paghe e diritto del lavoro
Sede: Bolzano
 
T: 0471 310 320
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