20/09/2022
Vendite straordinarie, le regole provinciali in sintesi
Ci occupiamo della notifica al comune tramite lo sportello SUAP
In sintesi, in provincia sono previste le seguenti vendite straordinarie:
Vendite di liquidazione
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo in presenza di determinate circostanze/eventi. L’oggetto della vendita è costituito da tutti i beni esposti per la vendita dal commerciante. Non è più vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre e nei 20 giorni precedenti l’inizio delle vendite di fine stagione.
Per fare una vendita di liquidazione, è necessario inviare una comunicazione preventiva al Comune competente per territorio tramite lo sportello unico per le attività commerciali (SUAP) almeno 10 giorni prima dell’inizio della vendita in questione. La comunicazione deve specificare le date di inizio e fine della vendita, per un periodo non superiore a 6 settimane.
La consulenza aziendale offre il servizio di comunicazione ai Comuni tramite sportello SUAP.
Vendite di fine stagione o altri saldi
Le vendite di fine stagione o saldi si riferiscono ad articoli stagionali o di moda che subirebbero una significativa svalutazione se non venduti entro la stagione o un determinato periodo. Questi saldi possono essere effettuati solo in due periodi all’anno, stabiliti dalla Camera di commercio.
Vendite promozionali
La nuova normativa prevede notevoli semplificazioni e liberalizzazioni rispetto a quella precedentemente in vigore. Infatti, questa vendita non è più soggetta a comunicazione preventiva o di altro tipo.
Inoltre, tutti gli articoli possono essere messi in vendita dai commercianti al dettaglio a condizioni vantaggiose e non solo un numero limitato. Inoltre, le vendite promozionali non devono più essere effettuate in un periodo di tempo prestabilito. Le vendite promozionali non possono comunque essere effettuate nei 20 giorni precedenti l’inizio di una vendita stagionale e nel mese di dicembre con prodotti stagionali del settore merceologico “non alimentare” che sono oggetto della vendita di fine stagione o dei saldi. Pertanto, le vendite promozionali di prodotti alimentari e non alimentari che non hanno carattere stagionale e quindi non sono soggette a saldi stagionali possono essere effettuate in qualsiasi momento dell’anno.
Per quanto riguarda le merci oggetto delle vendite straordinarie, deve essere sempre esposto il normale prezzo di vendita, lo sconto o la percentuale dello sconto e il prezzo effettivo che risulta a seguito del ribasso del prezzo.