Per l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti preconfezionati esistono precise prescrizioni di legge armonizzate a livello nazionale ed europeo. Esse consentono ai consumatori di scegliere consapevolmente e limitare le disuguaglianze potenzialmente causate dal libero scambio di merci e dalla diversa competitività. L’Unione Cooperativa servizi ti assiste e aiuta nella stesura e nel controllo di etichette.
Indicazioni obbligatorie
L’etichettatura degli alimenti deve contenere precisi elementi. Tali indicazioni devono essere facilmente comprensibili, ben visibili, chiaramente leggibili e non cancellabili. Specifiche indicazioni devono essere messe in primo piano. Le indicazioni previste comprendono l’elenco dei passaggi, l’elenco degli ingredienti, la quantità degli ingredienti o la loro classe, la quantità netta, la data di scadenza, particolari indicazioni specifiche relative a conservazione o utilizzo, nome della ditta e dati del produttore, luogo di origine o provenienza e istruzioni per l’uso.
Indicazione dei valori nutrizionali obbligatoria
Da dicembre 2016, secondo l’ordinamento europeo 1169/2011, è obbligatorio inserire la tabella dei valori nutrizionali su tutti i prodotti. Ne sono esentate le piccole imprese con meno di 9 collaboratori (a tempo pieno), un fatturato minore di 2 milioni di euro e che vednon su territorio provinciale. L’Unione Cooperativa servizi, in collaborazione con alcune associazioni di categorie e la Camera di commercio di Bolzano, ha ideato la piattaforma online Food Label Check. Inserendovi una ricetta viene automaticamente prodotta una proposta di etichetta in lingua italiana e tedesca. L’etichetta contiene la tabella dei valori nutrizionali riformata completa di indicazioni e suggerimenti relativi a ingredienti, valori nutrizionali e allergeni. Food Label Check è un progetto FSE.
Il consumatore non dovrà essere tratto in inganno dall’aspetto della confezione dell’alimento.
La carne composta da parti di varia origine dovrà essere identificata con la dicitura “Carne composta – proveniente dall’assemblaggio di diverse carni”. Le imitazioni di alimentari, quali il prosciutto artificiale, dovranno ugualmente essere indicate con chiarezza.
L’etichetta dovrà indicare anche l’eventuale sostituzione di un ingrediente.
Heinz Neuhauser
Sicurezza sul lavoro, ambiente e igiene Capoarea Sede: Bolzano
Le indicazioni sull’etichetta devono essere riportate in lingua italiana. Le indicazioni in altre lingue possono essere utili nell’ottica del consumatore, ma non devono essere in contrasto con le indicazioni in lingua italiana.
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Il Parlamento europeo e la Commissione europea si sono accordati per l’introduzione di nuovi standard per l’identificazione degli alimentari (Direttiva 1169/2011): Le etichette devono essere ben leggibili, viene prescritta la grandezza del testo delle diciture, i consumatori, in futuro, dovranno essere adeguatamente informati.
I produttori devono indicare anche i contenuti potenzialmente pericolosi quali nanoparticelle o allergeni. È obbligatoria anche l’indicazione dei valori nutritivi.
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La denominazione di vendita, la quantità, la scadenza o il tempo minimo di conservazione (con possibile rimando) e il titolo alcolico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo. Per campo visivo si intende un lato della confezione o circa un terzo della circonferenza di una confezione tonda. La superficie alla base della confezione non dovrebbe essere utilizzata per le etichette.
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Per prodotti sfusi, anche se preincartati o confezionati nell’impresa e venduti immediatamente, bastano (tranne eccezioni) la denominazione di vendita e l’elenco degli ingredienti. Questi devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello. Soluzioni migliori sia per i produttori che per i consumatori sono appositi registri in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.
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Non devono essere elencati ingredienti o additivi che nel prodotto finito non svolgono più nessuna funzione. Ne sono un esempio l’acido ascorbico della farina nel pane, l’acido sorbino della margarina nei prodotti della pasticceria, enzimi delle vari sfarinate nel pane, antiagglomeranti per impasti e il fumo per prodotti affumicati. Di norma il produttore o fornitore sanno se si tratta di coadiuvanti tecnici o meno.
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L’elemento più importante dell’etichetta è una corretta denominazione di vendita. Essa non può essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio o da denominazioni di fantasia. A tale proposito vanno assolutamente osservate le disposizioni vigenti o le denominazioni di vendita correnti dei prodotti. Denominazioni sbagliate possono essere interpretate come informazioni che traggono in inganno il consumatore.
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L'elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito (esempio pane e prodotto da forno).
Particolare attenzione va prestata ai prodotti che a causa della maturazione e del processo di elaborazione perdono molta acqua. Per gli insaccati crudi va indicata la quantità di carne utilizzata per 100 g di prodotto (in 100 g di prodotto finito è stato utilizzato XX g di XY).
Per gli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, sull’etichetta o sulla confezione che fa parte dell’etichetta – ad esempio pane al farro – va indicata la relativa percentuale (regolamento del QUID).
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Per prodotti non destinati al consumatore finale bastano la denominazione di vendita, la quantità, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE e una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto. Queste indicazione non devono essere riportate in lingua italiana.
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I produttori devono indicare dove sono state coltivate le piante e allevati gli animali. L’indicazione del paese di origine è obbligatoria specialmente per particolari alimenti quali carne di manzo, miele, frutta e verdura fresca, olio d’oliva.
Per la carne di maiale, pecora, capra e volatili vale: sull’etichetta va scritto chiaramente dove l’animale è nato, è stato allevato e macellato, ma anche se la macellazione è avvenuta senza stordimento in accordo con specifiche tradizioni religiose.
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Vanno indicate le informazioni nutrizionali, quali energia, grassi totali, grassi saturi, carboidrati, proteine, sale e la data di congelamento della carne non lavorata, dei volatili e del pesce.
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