Il D. lgs. 188/2008 definisce le pile e gli accumulatori come segue:
Si intende per pila o accumulatore una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
Si considerano pile o accumulatori portatili le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli; batterie o accumulatori per veicoli sono invece le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione di veicoli; pile o accumulatori industriali sono infine le pile o gli accumulatori destinati a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici.
Per rifiuti di pile o accumulatori si intendono le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183 lettera a) del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ossia “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”).