Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi
Ai sensi dell’allegato 2 al Testo unico in materia di tutela della salute della sicurezza, il datore di lavoro può assumere la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi nei seguenti casi:
- aziende artigiane e industriali con fino a 30 lavoratori
- aziende agricole e zootecniche con fino a 30 lavoratori
- aziende itticole con fino a 20 lavoratori
- altre aziende con fino a 200 lavoratori
Per poter effettivamente svolgere l’anzidetta funzione, il datore di lavoro deve frequentare un corso di formazione, la cui durata varia secondo la classificazione ATECO 2002/2007: 16 ore (basso rischio), 32 ore (medio rischio), 48 ore (alto rischio). I datori di lavoro che nell'anno 1996 abbiano comunicato al Servizio provinciale di medicina di lavoro la decisione di assumere essi stessi il compito di responsabile della sicurezza sul lavoro, non devono seguire il corso.
I datori di lavoro che abbiano frequentato il corso base per la funzione di responsabile della sicurezza sul lavoro, ogni cinque anni, devono frequentare corsi di aggiornamento: 6 ore (basso rischio), 10 ore (medio rischio), 14 ore (alto rischio).
Responsabile della protezione incendi / del primo soccorso
Un’ulteriore funzione assumibile dal datore di lavoro è quella di incaricato della prevenzione degli incendi e della lotta antincendio e/o del primo soccorso. A tal fine lo stesso deve frequentare corsi speciali in materia di prevenzione degli incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso.