Ai sensi dell’articolo 20 del testo unico il lavoratore ha l’obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. Altri suoi obblighi sono i seguenti:
a) il lavoratore deve contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) egli deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartitegli ai fini della protezione collettiva e individuale;
c) egli deve utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
d) egli deve segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione nonché ogni ulteriore condizione di pericolo;
e) egli deve utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;
f) egli deve astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) egli deve inoltre astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza o che possono compromettere la sicurezza sua o di altri lavoratori;
h) egli deve partecipare ai programmi di formazione e di addestramento;
i) egli deve sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente.