Ai sensi dell’allegato 2 al Testo unico in materia di tutela della salute della sicurezza, il datore di lavoro può assumere la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nei seguenti casi:
- aziende artigiane e industriali con fino a 30 lavoratori
- aziende agricole e zootecniche con fino a 30 lavoratori
- aziende itticole con fino a 20 lavoratori
- altre aziende con fino a 200 lavoratori
I datori di lavoro che ricoprano in prima persona l'incarico di responsabile della sicurezza del lavoro nella propria azienda, devono seguire una specifica formazione. Le aziende vengono suddivise in basso, medio e alto rischio in base al codice delle attività secondo la classificazione ATECO 2007. La durata del corso è la seguente:
- basso rischio: 16 ore
- medio rischio: 32 ore
- alto rischio: 48 ore.
Chi abbia già frequentato un corso di 16 ore per datori di lavoro, non deve seguire anche questo corso. Sono altrettanto esentati i datori di lavoro che, nell'anno 1996, abbiano comunicato al Servizio provinciale di medicina del lavoro la decisione di assumere essi stessi il compito di responsabile della sicurezza sul lavoro.
Per i datori di lavoro che abbiano assunto in prima persona il compito di responsabile della sicurezza sul lavoro all'interno della propria azienda, ogni cinque anni sono previsti corsi di aggiornamento:
- basso rischio: 6 ore
- medio rischio: 10 ore
- alto rischio: 14 ore