Ritiro apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE
I nostri consulenti ti informano in merito alle variazioni di legge e alle scadenze, ti assistono e aiutano nell’iscrizione ai vari registi e consorzi.
Mentre il numero di apparecchiature elettriche ed elettroniche continua a crescere, si accorcia il periodo di vita dei singoli prodotti. Affinché eventuali elementi nocivi non siano dispersi nell’ambiente, è necessario eseguire uno smaltimento ecocompatibile.
Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n° 151 del 2005 è stato fissato che, i rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti, all’atto della vendita, a ritirare in ragione di una contro una (nuovo per vecchio) le apparecchiature vecchie del cliente, purché aventi la medesima funzione di quelle nuove acquistate.
L’apparecchiatura tecnica obsoleta (elettrica o elettronica vecchia – RAEE) può essere di un‘altra marca ed acquistata da un rivenditore diverso.
Il D. lgs. 188/2008 regolamenta svariati aspetti che riguardano l’intero ciclo di vita delle pile e degli accumulatori e definisce gli obblighi dei produttori, dei distributori e degli utilizzatori finali.
Produttori di pile e accumulatori:
I produttori non possono commercializzare pile e accumulatori che contengano sostanze pericolose (mercurio, cadmio) in quantità superiori ai limiti prefissati.
I produttori rispondono dell’organizzazione e della gestione dei punti di raccolta destinati alla raccolta separata di pile e accumulatori.
I produttori devono inoltre iscriversi al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, e comunicare entro il 31 marzo di ciascun anno i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente. L’iscrizione al registro persegue lo scopo di ripartire i costi relativi alla raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori.
I produttori devono infine ritirare a titolo gratuito dagli utilizzatori finali le pile e gli accumulatori industriali.
Distributori di pile e accumulatori:
I distributori hanno l’obbligo di rendere edotto il pubblico, mediante materiale informativo esposto in maniera ben visibile, sulla possibilità di riconsegnare ai punti di vendita i rifiuti di pile e accumulatori portatili. Il materiale informativo di cui sopra deve evidenziare i pericoli e i danni per l’ambiente e per la salute umana che possono derivare da uno smaltimento non effettuato servendosi dei contenitori per la raccolta separata a ciò destinati; esso deve altresì fornire informazioni sul significato dei simboli apposti sulle pile e sugli accumulatori.
Heinz Neuhauser
Sicurezza sul lavoro, ambiente e igiene Capoarea Sede: Bolzano
I produttori sono tenuti ad iscriversi al Registro dei produttori di pile e accumulatori. L’iscrizione si può effettuare esclusivamente per via telematica al sito www.registropile.it.
I produttori devono quindi richiedere alla Camera di commercio il rilascio della relativa Smart card per la firma digitale. (Attenzione!! alcune aziende dispongono già della Smart card; in questo caso necessitano anche del relativo lettore. Al momento dell’acquisizione della firma digitale si può farsi consegnare su richiesta una penna USB che si può collegare direttamente al computer).
I produttori devono aderire ad uno dei 14 consorzi.
Essi devono quindi effettuare i prescritti versamenti presso la Camera di commercio e conservarne le ricevute.
Essi devono poi iscriversi al Registro dei produttori di pile e accumulatori (all’atto dell’iscrizione vanno comunicati i dati relativi all’azienda, alle apparecchiature prodotte o importate e al consorzio del quale si fa parte; questi dati vengono verificati dal sistema in tempo reale; alla richiesta di iscrizione vanno allegate copie delle pezze d’appoggio).
Dopo l’iscrizione al registro dei produttori di pile e accumulatori, l’azienda riceve un numero di iscrizione che va riportato su tutte le fatture e gli scontrini di cassa entro 30 giorni.
I produttori devono informare i clienti sull’eco-contributo e sulla sua entità.
Sulle apparecchiature deve essere riportato il simbolo del cassonetto barrato. La contrassegnazione va effettuata a cura del produttore o del suo rappresentante in Italia, ovvero del responsabile della commercializzazione del prodotto sul mercato nazionale.
Gli obblighi a carico del cliente vanno riportati anche sulle istruzioni.
È facoltà del produttore/importatore decidere se integrare l’eco-contributo nel prezzo finale del prodotto o se indicarlo separatamente nello scontrino.
Se le apparecchiature vengono esportate l’eco-contributo non va applicato e va presentata richiesta di rimborso al consorzio.
Heinz Neuhauser
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I produttori sono tenuti ad iscriversi al Registro dei produttori di pile e accumulatori. L’iscrizione si può effettuare esclusivamente per via telematica al sito www.registroaee.it.
Richiedere la smart card (firma digitale) alla Camera di commercio. (Attenzione! Alcune aziende sono già in possesso di una smart card. Trattandosi di una tessera magnetica occorre avere un apposito lettore. Alla prima richiesta della firma digitale viene consegnata su richiesta una chiavetta USB che si può inserire direttamente nel computer).
Aderire ad uno dei 17 consorzi.
Effettuare i versamenti alla Camera di commercio e conservare le relative ricevute
Iscriversi al Registro nazionale AEE (all’atto dell’iscrizione vanno indicati i dati dell’impresa, le apparecchiature che si producono o importano, il consorzio di cui si fa parte. I dati vengono verificati in tempo reale. Va allegata una copia dei rispettivi documenti).
In seguito all’iscrizione al Registro AEE, ad ogni impresa viene attribuito un numero d’iscrizione che entro 30 giorni dovrà comparire su tutti documenti commerciali (fatture e scontrini di cassa).
L’impresa deve informare i propri clienti sul contributo ecologico o eco-contributo (ammontare).
Sulle apparecchiature deve comparire il relativo simbolo.
Nelle istruzioni d’uso il cliente va informato ulteriormente.
Il produttore/importatore decide a propria discrezione se integrare l’eco-contributo nel prezzo o se indicarlo separatamente sullo scontrino di cassa.
Per le apparecchiature esportate all’estero non viene messo in conto il contributo ecologico. Esso può essere rimborsato presso il consorzio.
Heinz Neuhauser
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1. Deve informare i propri clienti sull’eco-contributo (ammontare).
2. Se il produttore indica separatamente il contributo ecologico nella propria fattura, anche il rivenditore e il venditore finale dovranno indicare separatamente l’eco-contributo (sia in fattura che sullo scontrino fiscale).
3. Per le apparecchiature esportate all’estero non viene messo in conto l’eco-contributo. Esso può essere rimborsato presso il consorzio.
Heinz Neuhauser
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Definizione produttori di Aee (Apparecchiature elettriche ed elettroniche) nel Dl. 49/2014:
'produttore': la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata:
è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita' professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici 1. chiunque fabbrica e vende apparecchiature recanti il suo marchio;
Heinz Neuhauser
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Rifiuti Elettronici, RAEE è un tipo di rifiuto particolare che consiste in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata ovvero obsoleta e dunque destinata all'abbandono. Questo tipo di rifiuti sono comunemente definiti RAEE e sono regolamentati dalla Direttiva Europea RAEE", recepita in Italia da varie leggi.
Heinz Neuhauser
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Nella comunicazione annuale entro il 30 aprile di ciscun anno va segnalato il numero di apparecchiature elettriche ed elettroniche messe in commercio e contemporaneamente il numero di apparecchiature raccolte e riciclate durante l’anno precedente. La comunicazione va effettuata per via telematica al sito: www.registroaee.it La sanzione amministrativa per la mancata, incompleta, non veritiera o ritardata comunicazione va da 2.000 a 20.000 Euro.
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Si considera produttore di pile e accumulatori ai sensi del D. lgs. 188/2008 chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza; in altre parole:
chiunque produca e commercializzi con il proprio marchio pile e accumulatori;
chiunque apponga il proprio marchio su pile e accumulatori prodotti da altri fornitori per poi commercializzarli;
chiunque nell’ambito della sua attività professionale importi pile e accumulatori destinati al mercato italiano per poi commercializzarli (anche con tecniche di vendita a distanza).
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Il D. lgs. 188/2008 definisce le pile e gli accumulatori come segue:
Si intende per pila o accumulatore una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
Si considerano pile o accumulatori portatili le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli; batterie o accumulatori per veicoli sono invece le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione di veicoli; pile o accumulatori industriali sono infine le pile o gli accumulatori destinati a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici.
Per rifiuti di pile o accumulatori si intendono le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183 lettera a) del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ossia “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”).
Heinz Neuhauser
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