Gas fluorurati
La banca dati online per la vendita, installazione e manutenzione
Per un maggiore tracciamento dei gas fluorurati e degli apparecchi, dal 2019 (D.P.R. 146/2018) è stata istituita una banca dati sui gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio. Vi vengono raccolte dalle imprese anche i dati sulle installazioni, le manutenzioni e lo smantellamento degli impianti contenenti i gas.
Impianti frigoriferi & co: gli obblighi per installatori e manutentori
Da settembre 2019, imprese e persone fisiche certificate (installatori, manutentori), entro 30 giorni dall'installazione di apparecchiature contenenti f-gas, dovranno trasmettere per via telematica alla banca dati determinate informazioni. Stessa tempistica nel caso del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione, di smantellamento o di riparazione sulle suddette apparecchiature già installate e per ogni intervento successivo.
Avendo esteso il campo di applicazione della certificazione degli addetti, si amplia il novero delle persone e quindi delle attività che sono soggette all'obbligo di iscrizione al registro.
Il nuovo decreto dispone che gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi delle vecchie disposizioni restano validi fino al 24 gennaio 2020, termine entro il quale gli organismi designati dovranno aggiornare il proprio accreditamento ai sensi delle nuove disposizioni.
L’obbligo per i rivenditori
Determinati rivenditori hanno l’obbligo di comunicare in via elettronica i dati sulla vendita di gas fluorurati e di impianti ed apparecchi contenenti f-gas nonché sul servizio clienti, di manutenzione, installazione, riparazioni e smantellamento. Da luglio 2019, i rivenditori dovranno inserire i dati relativi alle vendite effettuate, compresi i numeri dei certificati, nonché indicazioni sugli utilizzatori finali.
Per un maggiore tracciamento dei gas fluorurati e degli apparecchi, dal 2019 (D.P.R. 146/2018) è stata istituita una banca dati sui gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio. Vi vengono raccolte dalle imprese anche i dati sulle installazioni, le manutenzioni e lo smantellamento degli impianti contenenti i gas.
Impianti frigoriferi & co: gli obblighi per installatori e manutentori
Da settembre 2019, imprese e persone fisiche certificate (installatori, manutentori), entro 30 giorni dall'installazione di apparecchiature contenenti f-gas, dovranno trasmettere per via telematica alla banca dati determinate informazioni. Stessa tempistica nel caso del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione, di smantellamento o di riparazione sulle suddette apparecchiature già installate e per ogni intervento successivo.
Avendo esteso il campo di applicazione della certificazione degli addetti, si amplia il novero delle persone e quindi delle attività che sono soggette all'obbligo di iscrizione al registro.
Il nuovo decreto dispone che gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi delle vecchie disposizioni restano validi fino al 24 gennaio 2020, termine entro il quale gli organismi designati dovranno aggiornare il proprio accreditamento ai sensi delle nuove disposizioni.
L’obbligo per i rivenditori
Determinati rivenditori hanno l’obbligo di comunicare in via elettronica i dati sulla vendita di gas fluorurati e di impianti ed apparecchi contenenti f-gas nonché sul servizio clienti, di manutenzione, installazione, riparazioni e smantellamento. Da luglio 2019, i rivenditori dovranno inserire i dati relativi alle vendite effettuate, compresi i numeri dei certificati, nonché indicazioni sugli utilizzatori finali.
Un tema della Gestione dei rifiuti